Cassazione Civile, Ordinanza n. 09351/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'atto di rinuncia al ricorso depositato dal ricorrente e della successiva accettazione da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese, e ha escluso l'adozione del provvedimento relativo al raddoppio del contributo unificato, proprio perché il processo si è estinto.
Esito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un professionista conveniva in giudizio una cliente chiedendo il pagamento di un residuo compenso di euro 1.380,00 per prestazioni professionali rese nel 2008, oltre al risarcimento ex art. 96 e 642 c.p.c. A fondamento della pretesa allegava un piano di rientro che, a suo dire, provava l'esistenza del debito residuo. La convenuta eccepiva la prescrizione presuntiva e sosteneva di avere comunque già estinto il debito. Il Giudice di pace rigettava la domanda sulla base di un giuramento decisorio; il Tribunale respingeva poi l'appello del professionista, ritenendo che il piano di rientro fosse privo della sottoscrizione della convenuta e quindi inidoneo a provare il credito, aggiungendo che l'attore non aveva controdedotto né articolato mezzi istruttori idonei a colmare il deficit probatorio. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 115, 116 e 346 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'eccezione sull'insussistenza del piano di rientro non fosse stata reiterata in appello e dovesse quindi considerarsi rinunciata, con conseguente incontestazione dell'allegazione attorea; con il secondo motivo lamentava che il Tribunale avesse trascurato e arbitrariamente disatteso le sue richieste istruttorie, che avrebbero potuto superare l'inidoneità del documento prodotto. Prima della decisione, però, il ricorrente rinunciava al ricorso e la controparte accettava la rinuncia.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
richiamato nella domanda originaria di risarcimento, senza che la Corte ne esamini il merito
art. 642 c.p.c.
richiamato nella domanda originaria di risarcimento, senza esame nel merito
art. 115 c.p.c.
invocato come norma violata in relazione alla valutazione delle contestazioni e delle prove
art. 116 c.p.c.
invocato come norma violata in relazione alla valutazione delle prove e delle richieste istruttorie
art. 346 c.p.c.
invocato in relazione alla pretesa rinuncia alle eccezioni non reiterate in appello
art. 2697 c.c.
invocato in relazione al riparto dell'onere della prova del credito
artt. 390 e 391 c.p.c.
ritenuti fondamento della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia accettata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato per l'estinzione del giudizio, essendo esclusi i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., rendendo superfluo ogni esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia accettata, non vi è luogo a provvedere sulle spese se le parti abbiano regolato o escluso tale conseguenza in sede di rinuncia e accettazione, e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
- Le questioni relative alla prova del credito, alla contestazione del documento prodotto e all'eventuale preclusione derivante dalla mancata reiterazione di eccezioni in appello restano assorbite se il ricorso viene estinto prima della decisione nel merito.
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