Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2978/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, - della determina dirigenziale del 7 aprile 2025 (comunicata con p.e.c. del 9 maggio 2025) con cui Città Metropolitana di Roma Capitale (CMR), in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha aggiudicato alla -OMISSIS-S.r.l. (-OMISSIS-) la gara per l’affidamento dei “Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale” – -OMISSIS-” da espletarsi presso il Comune di Campagnano di Roma; - ove occorra, della citata p.e.c. del 9 maggio 2025 con cui Città Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato a -OMISSIS-l’aggiudicazione della procedura in favore della -OMISSIS-; - della determinazione del 2 febbraio 2025 con cui il presidente della commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione a -OMISSIS-S.r.l.; - della nota -OMISSIS- d.d. del 7/3/25 con cui la Stazione appaltante ha concluso il subprocedimento di verifica dei requisiti in capo all’-OMISSIS-S.r.l.; - della nota di riscontro alle istanze presentate da -OMISSIS- del 9 aprile 2025; - di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli di ammissione alla gara dell’aggiudicataria; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente; nonché per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto ove medio tempore stipulato, oltre che per il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario.

Giustizia amministrativa202506083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per l'affidamento settennale dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, igiene urbana e servizi accessori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo che l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 94, comma 5, lett. d), del d.lgs. 36/2023, nonché illogicità, carenza di istruttoria e motivazione, assumendo che la liquidazione giudiziale del consorzio affittante un ramo d'azienda si sarebbe dovuta riverberare sull'affittuaria per la continuità aziendale esistente tra le due imprese. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b) e c), del d.lgs. 36/2023, sostenendo che l'aggiudicataria avesse omesso di dichiarare penali applicate nell'esecuzione di un precedente contratto e che tale omissione integrasse un grave illecito professionale. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del disciplinare, del capitolato, del PAN GPP, dei criteri ambientali minimi approvati con decreto ministeriale 23 giugno 2022 e dei principi di buon andamento, imparzialità, fiducia e risultato, sostenendo che l'offerta dell'aggiudicataria non prevedesse la quota del 38,5% di autoveicoli M1 e N1 a emissioni zero richiesta dal 1° gennaio 2026. Ha inoltre chiesto la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto, ove stipulato, e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha confermato che, in presenza di affitto o cessione di azienda, l'affittuaria che utilizzi i requisiti del cedente deve sopportare anche le conseguenze delle vicende negative del cedente, secondo il principio ubi commoda ibi incommoda. Tuttavia, tale responsabilità presuppone la continuità aziendale sostanziale e l'utilizzo dei requisiti dell'affittante. Nel caso concreto la stazione appaltante ha correttamente ritenuto provata la cesura tra le imprese: l'aggiudicataria possedeva autonomamente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, i servizi analoghi erano propri e non compresi nel ramo affittato e il fatturato del 2021, antecedente all'affitto, era già sufficiente a soddisfare il requisito economico. La cessazione risalente degli incarichi societari già ricoperti dal legale rappresentante presso il consorzio affittante non dimostrava continuità societaria. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che l'esclusione per grave illecito professionale non è automatica e presuppone elementi sufficienti, idoneità dei fatti a incidere sull'affidabilità o integrità e adeguati mezzi di prova. La valutazione della stazione appaltante è discrezionale e il sindacato giudiziale è estrinseco, limitato ai casi di travisamento, macroscopica carenza motivazionale, irragionevolezza o sproporzione. Nel caso concreto il precedente contratto era stato prorogato più volte, il contenzioso sulle penali era stato definito con un accordo e non risultavano segnalazioni di penali superiori all'1% ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico; pertanto non emergevano vizi macroscopici nella valutazione di insussistenza del grave illecito. Quanto al terzo motivo, il TAR ha rilevato che la stessa ricorrente non aveva applicato nella propria offerta il criterio ambientale invocato. La censura è stata quindi ritenuta inammissibile in quanto contraria a buona fede e integrante abuso del processo: la ricorrente non può chiedere l'esclusione dell'aggiudicataria per una condotta che, ove valutata secondo il medesimo parametro, comporterebbe anche la propria esclusione. Le domande di inefficacia del contratto e di risarcimento sono state conseguentemente respinte. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023

    La vicenda negativa dell'impresa affittante può rilevare ai fini dell'esclusione dell'affittuaria quando sussista continuità aziendale sostanziale e l'affittuaria si sia avvalsa dei requisiti del cedente.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Il grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica, rimessa alla valutazione della stazione appaltante secondo i presupposti dell'art. 98.

  • art. 98, comma 3, lett. b) e c), d.lgs. 36/2023

    Le informazioni false o fuorvianti e le significative o persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti possono rilevare come elementi del grave illecito professionale, ma devono essere valutate quanto alla loro incidenza sull'affidabilità e integrità dell'operatore.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato concorre a orientare l'interpretazione e l'applicazione delle regole della gara, evitando formalismi non funzionali all'affidamento e all'esecuzione del contratto.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia conforta una valutazione sostanziale e non meramente formalistica della posizione dell'operatore economico e dell'attività della stazione appaltante.

  • art. 76, comma 9, d.P.R. 207/2010

    In caso di affitto di azienda, la stazione appaltante deve verificare i requisiti dell'affittante quando gli elementi documentali evidenzino continuità imprenditoriale e possibile finalità elusiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità quando sussistano esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal Collegio quale fondamento ulteriore della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In caso di affitto o cessione di azienda, la regola ubi commoda ibi incommoda comporta che l'affittuaria risponda delle vicende negative dell'affittante solo quando sussista una sostanziale continuità aziendale e l'affittuaria si sia avvalsa dei requisiti del cedente per partecipare alla gara.
  • La cesura tra affittante e affittuaria può essere dimostrata dalla titolarità autonoma dei requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica e capacità economico-finanziaria, nonché dall'assenza di trasferimento di risorse direttive e organizzative; in tale situazione la vicenda negativa dell'affittante non determina automaticamente l'esclusione dell'affittuaria.
  • L'esclusione per grave illecito professionale non è automatica: la stazione appaltante deve accertare elementi sufficienti, la loro idoneità a incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore e adeguati mezzi di prova. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione è estrinseco e riguarda travisamenti, macroscopici vizi motivazionali, assoluta irragionevolezza o sproporzione.
  • La deduzione di una censura di gara è inammissibile per abuso del processo e violazione della buona fede quando il parametro invocato dal ricorrente, applicato alla sua stessa offerta, determinerebbe l'illegittimità della posizione sostanziale fatta valere e la sua esclusione dalla procedura.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneGrave illecito professionale
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.