Cassazione Civile, Ordinanza n. 29661/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso di un credito Irpeg indicato in una dichiarazione dei redditi per l'anno 1986. Il credito, inizialmente esposto in dichiarazione da un soggetto diverso, era stato ceduto più volte fino alla società ricorrente. L'Ufficio aveva già rimborsato una parte del credito e, in seguito a una nuova istanza per il residuo, aveva opposto diniego ritenendo inesistente la parte ulteriore del credito perché erroneamente indicata in dichiarazione. La contribuente aveva quindi impugnato il diniego/silenzio-rifiuto sostenendo che, decorso il termine per rettificare la dichiarazione, il credito si fosse "cristallizzato" e che l'Amministrazione non potesse più negarne il rimborso. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione senza previa interlocuzione; 2) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 7, comma 2, lett. c), l. 212/2000, assumendo che il diniego fosse privo delle indicazioni su termini e rimedi e quindi inidoneo a far decorrere il termine di impugnazione; 3) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla formazione del credito, sostenendo che il credito derivasse dalla mera somma algebrica delle poste dichiarate e non da norme agevolative.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto legittimo il rilievo officioso della decadenza/tardività dell'impugnazione in materia tributaria, trattandosi di termine sottratto alla disponibilità delle parti. Ha inoltre escluso che l'omessa o errata indicazione, nell'atto impugnato, delle modalità e dei termini di ricorso determini nullità dell'atto: si tratta di irregolarità formale che, al più, può incidere sulla scusabilità dell'errore e sulla rimessione in termini, ma non rende inesistente o invalido l'atto. Nel caso concreto, peraltro, il provvedimento dell'Ufficio non aveva natura impositiva ma di rigetto di un'istanza di rimborso; inoltre il precedente rimborso parziale costituiva già un rigetto implicito per la parte non restituita. La Corte ha quindi considerato il ricorso originario tardivo e non meritevole di rimessione in termini. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato infine rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; le spese di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Il contraddittorio non impedisce il rilievo officioso della decadenza processuale quando il termine è sottratto alla disponibilità delle parti.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili; ciò non esclude il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la tardività dell'azione.
art. 2969 c.c.
La decadenza relativa a termini per agire in giudizio in materia tributaria è rilevabile d'ufficio perché attiene a materia indisponibile.
art. 21 d.lgs. 546/1992
Il termine di 60 giorni per impugnare l'atto rileva anche per il rigetto espresso di una domanda di rimborso.
art. 7, comma 2, lett. c), l. 212/2000
L'omessa o errata indicazione di termini e modalità di ricorso nell'atto impugnabile non ne comporta la nullità, ma può incidere sulla decorrenza del termine e sulla rimessione in termini.
art. 19 d.lgs. 546/1992
Il diniego di rimborso è atto impugnabile davanti al giudice tributario; il richiamo è usato per escludere la nullità dell'atto per difetto di indicazioni difensive.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla formazione del credito dichiarato e ai controlli automatizzati, motivo poi assorbito.
art. 43 d.P.R. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo in tema di termini del potere di rettifica, motivo poi assorbito.
art. 6 l. 212/2000
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
art. 8 l. 212/2000
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
art. 2220 c.c.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia tributaria, la decadenza dal diritto di impugnare un atto o un diniego è rilevabile d'ufficio dal giudice, poiché il relativo termine attiene a materia indisponibile e il giudice conserva il potere-dovere di dichiarare l'inammissibilità anche in assenza di eccezione di parte.
- L'omessa o incompleta indicazione, nell'atto dell'Amministrazione, del termine e delle modalità di impugnazione non determina la nullità dell'atto, ma costituisce irregolarità formale; essa può rilevare solo ai fini della scusabilità dell'errore del contribuente e dell'eventuale rimessione in termini.
- Il rigetto espresso di una domanda di rimborso è impugnabile nel termine ordinario di 60 giorni; se il contribuente non impugna tempestivamente il diniego, l'azione è tardiva anche quando la contestazione venga formalmente incardinata come silenzio-rifiuto.
- Il provvedimento di rimborso parziale integra, per la parte non riconosciuta, un rigetto implicito dell'istanza originaria e può essere autonomamente impugnato nei termini di legge.
- Quando il diniego riguarda un'istanza di rimborso e non un atto impositivo, l'Amministrazione non è tenuta a una motivazione pari a quella richiesta per gli atti impositivi, essendo il contribuente a rivestire la posizione sostanziale di attore nella successiva controversia.
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