Cassazione Civile, Ordinanza n. 32436/2021 del 08/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile. La Corte d'appello aveva liquidato in favore della parte istante un indennizzo di euro 2.500,00 e, per le spese della fase davanti al consigliere delegato, aveva riconosciuto euro 400,00 applicando la tabella 8 del d.m. n. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori. La parte privata aveva proposto opposizione sostenendo che, trattandosi di procedimento contenzioso, dovesse applicarsi la tabella 12 del medesimo decreto, con liquidazione più elevata. Rigettata l'opposizione, la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2233 c.c., 57 e 58 del r.d.lgs. n. 1578/1933, 3 e 24 del d.l. n. 223/2006 e 4 del d.m. n. 55/2014, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sempre sul tema della corretta tabella di liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura: ha ribadito che la fase davanti al consigliere designato nel procedimento ex lege Pinto, pur svolgendosi dinanzi alla corte d'appello e presentando profili di atipicità rispetto al procedimento monitorio codicistico, va liquidata sulla base della tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, poiché la prima fase ha natura analoga al monitorio per forma del provvedimento conclusivo, assenza iniziale di contraddittorio e differita applicazione del principio del contraddittorio. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui assume carattere pienamente contenzioso solo la fase di opposizione davanti al collegio. In applicazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Ministero è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione dei compensi, ma ritenuto non idoneo a scardinare l'orientamento consolidato sulla tabella applicabile.
artt. 57 e 58 r.d.lgs. n. 1578/1933
Richiamati nel motivo di ricorso in tema di compensi professionali, senza che la Corte ravvisasse una violazione utile a superare il precedente di legittimità.
artt. 3 e 24 d.l. n. 223/2006
Richiamati dalla ricorrente, ma non ritenuti decisivi ai fini della tabella applicabile alla fase monitoria del procedimento Pinto.
art. 4 d.m. n. 55/2014
Norma richiamata nel motivo, interpretata nel senso che la liquidazione della fase davanti al consigliere designato deve avvenire secondo la tabella n. 8, relativa ai procedimenti monitori.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di legittimità per violazione di legge sostanziale.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura è manifestamente infondata alla luce di un orientamento consolidato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Comporta, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione ex lege Pinto, la liquidazione delle spese della fase davanti al consigliere designato va effettuata secondo la tabella prevista per i procedimenti monitori, anche se il procedimento si svolge dinanzi alla corte d'appello e presenta caratteristiche atipiche rispetto al monitorio codicistico.
- Ai fini dell'applicazione della tabella per i procedimenti monitori rilevano la forma del provvedimento conclusivo della prima fase, l'assenza iniziale di contraddittorio e la successiva instaurazione del contraddittorio nella fase di opposizione.
- La fase successiva all'opposizione davanti al collegio assume natura pienamente contenziosa; la diversa natura delle due fasi consente di differenziare la relativa liquidazione dei compensi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la censura si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e non offre argomenti idonei a mutarlo.
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