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Sentenza

Sentenza del 17/01/2018 n. 971 - Corte di Cassazione

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudicato - Limiti oggettivi - Estensione a diversi periodi di imposta - Condizioni. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IN GENERE In genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva riconosciuto al contribuente i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa. Il contribuente aveva acquistato l'immobile il 31 marzo 2004, ma aveva ottenuto l'iscrizione anagrafica nel Comune dell'immobile soltanto il 6 febbraio 2006, oltre il termine previsto. L'Agenzia sosteneva che, ai fini dell'agevolazione, fosse necessaria la residenza anagrafica e che non fossero sufficienti né la residenza di fatto, dimostrata anche da utenze e bollette, né la presentazione di una precedente domanda di trasferimento poi respinta dal Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. È stato quindi confermato il recupero dell'imposta derivante dalla revoca dei benefici prima casa. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro oltre agli accessori indicati.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, Nota II-bis, Parte I, Tariffa allegata

    La fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza.

    Il requisito deve risultare dai dati anagrafici ufficiali entro il termine previsto; la mera residenza di fatto e l'ottenimento tardivo della residenza non sono sufficienti.

  • D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, comma 2

    Necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza.

    La decorrenza del trasferimento anagrafico è collegata alla dichiarazione resa al Comune di nuova residenza nell'ambito dell'unico procedimento di mutamento dell'iscrizione anagrafica.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Sono stati richiamati come fondamento dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e all'omessa motivazione su un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni prima casa, quando la legge richiede la residenza nel Comune dell'immobile, occorre fare riferimento all'iscrizione anagrafica ufficiale e non alla semplice dimora abituale o ad altri indizi fattuali.
  • La residenza deve essere acquisita entro il termine previsto dalla normativa applicabile; l'iscrizione effettuata successivamente non produce, di regola, effetti retroattivi ai fini fiscali.
  • La presentazione di una domanda di trasferimento della residenza non è sufficiente se la domanda è stata respinta e il provvedimento non è stato impugnato o annullato per vizi del procedimento.
  • Utenze, bollette, contratto di fornitura elettrica e altri elementi possono provare una presenza effettiva nell'immobile, ma non sostituiscono il requisito formale dell'iscrizione anagrafica quando questo è richiesto dalla legge.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente l'esito della pratica anagrafica e contestare immediatamente eventuali rigetti, conservando la documentazione relativa alle dichiarazioni, ai controlli comunali e alla decorrenza ufficiale della residenza.

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