Cassazione Penale, Sentenza n. 33054/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce due motivi: 1) nullità per difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato e dell'avviso di udienza al nuovo difensore di fiducia. Pur risultando nel proclamo di appello la revoca della precedente elezione di domicilio e la nuova elezione presso l'Avv. Fabio Di Salvo (29/04/2021), la citazione per il giudizio di appello è stata notificata il 7/09/2023 presso il precedente domiciliatario (Avv. Agustoni) e non è stata notificata al nuovo difensore, che non ha ricevuto neanche l'avviso di udienza; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 62 n. 4 c.p. per il diniego della speciale causa di non punibilità per tenuità del danno patrimoniale, in ragione della complicità di una dipendente del supermercato e dell'assenza di precisa quantificazione dei beni sottratti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Il motivo decisivo è stato il primo: la notifica della citazione per appello effettuata presso il precedente domiciliatario, revocato con l'atto di appello, è stata ritenuta inidonea a garantire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato e il nuovo difensore non ha ricevuto l'avviso di udienza. Tale vizio integra la nullità assoluta prevista dagli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p. Per tale ragione la sentenza di condanna è stata annullata; il secondo motivo è stato assorbito e non esaminato nel merito.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 e art. 61 n. 11
Le norme incriminatrici indicano i reati e le circostanze che hanno determinato la condanna in primo e secondo grado; la Cassazione le riporta come oggetto dell'impugnazione ma la decisione si è pronunciata su profili processuali e non sul punto di merito della qualificazione penale
Codice di procedura penale
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179
Le norme sono state interpretate nel senso che la mancata notificazione della citazione per il giudizio di appello all'imputato e dell'avviso di udienza al suo unico difensore di fiducia, dopo revoca della precedente elezione di domicilio, integra la nullità assoluta e insanabile che obbliga all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio
Giurisprudenza
Sez. U. n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo), Rv. 229539
Richiamata come principio secondo cui la notificazione presso un precedente domiciliatario revocato non è idonea a provare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato e non supplisce all'omessa notificazione al nuovo difensore di fiducia
Massime di principio
- La notifica degli atti processuali deve essere effettuata all'indirizzo o al domiciliatario effettivamente valido al momento della notificazione: una revoca espressa della precedente elezione di domicilio torna determinante e rende invalide le successive notifiche al precedente domiciliatario
- Se l'imputato ha nominato un nuovo ed unico difensore di fiducia, l'avviso d'udienza deve essere notificato a quel difensore; la mancata notifica al difensore unico può determinare la nullità assoluta del giudizio d'appello
- Quando sussiste un vizio processuale assoluto e insanabile (es. difetto di notifica della citazione a giudizio), il giudice di legittimità annulla e rinvia la causa per nuovo giudizio senza entrare nel merito delle altre censure
- La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale richiede che il giudice valuti e indichi elementi concreti e, se necessario, la quantificazione del danno; la rilevanza di complicità di terzi non esonera il giudice dall'effettuare una motivazione puntuale per riconoscere l'attenuante
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe tempestivamente produrre e far valere l'avvenuta revoca di domiciliazioni precedenti e la nuova elezione per impedire notifiche 'fuori porta' che possano pregiudicare il diritto di difesa
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