Sentenza del 19/03/2018 n. 314 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Iva - rimborso - fallimento - compensazione con debiti tributari anteriori - legittimità: sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I. S.p.a. chiedeva il rimborso integrale di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2007, pari a euro 61.300,00, acquistato dal fallimento F.S. & T.E. L. L'Agenzia delle Entrate aveva rimborsato il credito trattenendo euro 5.329,26 in compensazione con debiti tributari della società fallita, relativi a periodi d'imposta anteriori al fallimento e concernenti imposte diverse dall'IVA. La questione riguardava la possibilità di effettuare tale compensazione quando il credito IVA, pur divenuto liquido ed esigibile dopo l'apertura del fallimento, fosse sorto anteriormente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la compensazione. In applicazione dell'art. 56 della legge fallimentare e dei principi affermati dalla Cassazione, il requisito della reciprocità deve essere valutato in base al fatto genetico delle obbligazioni: la compensazione è ammissibile anche se il credito del fallito diventa liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché la sua origine sia anteriore. È stata respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. I. S.p.a. è stata condannata a pagare le spese del grado d'appello, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 56 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La compensazione concorsuale è consentita se entrambe le obbligazioni derivano da fatti generatori anteriori al fallimento. Non è decisivo che il credito del fallito sia stato liquidato o sia divenuto esigibile soltanto dopo l'apertura della procedura.
Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è stata respinta, poiché il giudice d'appello non decideva in ultima istanza e riteneva la questione non necessaria, anche alla luce dei precedenti della Cassazione.
Art. 4, comma 1, del regolamento per la liquidazione dei compensi forensi
Ha consentito la riduzione dei compensi spettanti per il giudizio d'appello, in considerazione della natura e delle caratteristiche dell'attività svolta e della controversia.
Cassazione civile, sentenze n. 27885, n. 27886 e n. 27887 del 2013; n. 24721 del 2016
I precedenti stabiliscono che la reciprocità richiesta per la compensazione va verificata con riferimento all'origine delle obbligazioni e non al momento della liquidità o esigibilità dei crediti.
Massime di principio
- Nel fallimento, l'Amministrazione finanziaria può compensare propri crediti tributari anteriori con un credito del fallito, anche se quest'ultimo viene liquidato o diventa esigibile dopo l'apertura della procedura.
- Il momento determinante è quello in cui nasce il rapporto obbligatorio o si verifica il fatto genetico del credito, non quello in cui il credito viene accertato, liquidato, dichiarato o chiesto a rimborso.
- La cessione del credito IVA a un terzo non impedisce necessariamente la compensazione, se il credito era già soggetto alla compensabilità prima della cessione e il cessionario subentra nella posizione giuridica del cedente.
- La compensazione può operare anche tra un credito IVA del fallito e debiti erariali relativi a imposte diverse dall'IVA, purché siano rispettati i presupposti della compensazione concorsuale e l'anteriorità dei fatti generatori.
- In presenza di precedenti consolidati della Cassazione, una contestazione fondata soltanto sul fatto che il credito IVA sia divenuto esigibile dopo il fallimento ha scarse probabilità di successo.
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