Cassazione Civile, Ordinanza n. 24375/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionati)
La controversia
Due soggetti, uno quale conducente e l'altro quale proprietaria del mezzo, proponevano opposizione avverso due verbali di accertamento elevati dalla Polizia Stradale per aver effettuato un trasporto di cose per conto terzi con un automezzo utilizzabile solo per il trasporto in conto proprio. In primo grado l'opposizione era stata rigettata e le sanzioni confermate, con rideterminazione dell'importo. In appello i soccombenti deducevano, da un lato, la nullità dei verbali per erronea indicazione della targa e, dall'altro, l'erroneità della decisione nel ritenere insussistenti i presupposti del trasporto in conto proprio: la società operava nel commercio di autoveicoli nuovi e usati e nella gestione di autorimesse; aveva un rapporto contrattuale con una società di leasing che le imponeva di ritirare e custodire veicoli provenienti da contratti non andati a buon fine, con eventuale successivo acquisto; il veicolo trasportato era pertanto riferibile a tale rapporto e il trasporto avrebbe avuto natura accessoria rispetto all'attività principale. In cassazione veniva dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 31 L. n. 298/1974, sostenendo che la fattispecie integrasse un trasporto in conto proprio e che, quindi, le contestazioni fossero illegittime.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha osservato che il Tribunale non aveva correttamente escluso la sussistenza del trasporto in conto proprio, poiché era emerso che la società aveva provato un contratto con la società di leasing per il ritiro e la custodia dei beni, poi eventualmente acquistati, e che non era previsto un compenso per il trasporto ma solo per ritiro/custodia. Ha quindi rilevato che non erano contestate le condizioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 31 L. n. 298/1974 e che, quanto alla lettera b), il trasporto non costituiva attività economicamente prevalente ma appariva complementare o accessoria all'attività principale. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovuta la sanzione amministrativa oggetto dei verbali. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della Prefettura.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla corretta applicazione dell'art. 31 L. n. 298/1974
art. 31 L. n. 298/1974
«Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito ... per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: a) ... b) ... c) ...»
la Corte lo interpreta come fattispecie integrata quando ricorrano cumulativamente i requisiti relativi a mezzi, non prevalenza economica del trasporto e appartenenza/destinazione delle merci; nel caso concreto ha ritenuto provate le condizioni e quindi illegittime le sanzioni
artt. 88, comma 3 C.d.S. e 46 della L. n. 298/1974
sono le norme poste a base di una delle contestazioni amministrative impugnate
art. 26 della L. n. 298/1974
è l'altra norma posta a base dell'ulteriore verbale contestato
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha escluso di doverne fare applicazione nel caso deciso
Massime di principio
- Il trasporto in conto proprio va riconosciuto quando risultino cumulativamente i presupposti legali relativi al mezzo utilizzato, alla non prevalenza economica dell'attività di trasporto e alla riferibilità delle merci trasportate alle esigenze dell'impresa o ai rapporti giuridici da essa intrattenuti.
- Ai fini dell'opposizione a verbali sanzionatori per trasporto abusivo, l'autorità giudicante deve verificare in concreto se, al momento dell'accertamento, il trasporto fosse effettivamente accessorio rispetto all'attività principale e conforme a un titolo negoziale che giustifichi il ritiro, la custodia o la futura acquisizione del bene.
- Quando il ricorrente dimostri che il trasporto è strettamente funzionale a un rapporto contrattuale diverso dall'attività di autotrasporto e non è economicamente prevalente, la contestazione per trasporto per conto terzi può risultare illegittima.
- In cassazione, la falsa applicazione della norma sostanziale può essere censurata quando il giudice di merito abbia escluso il regime del trasporto in conto proprio nonostante la prova dei suoi presupposti essenziali.
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