Sentenza del 15/12/2020 n. 6338 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a imposte dirette e IVA per l'anno 2014, per recupero a tassazione di un imponibile di €20.455,00 e IVA di €4.500,10 riconducibili alla fattura n.3 del 31/01/2014 emessa dalla società XXX S.r.l., ritenuta emittente di operazioni oggettivamente inesistenti. La contribuente ha dedotto: 1) la fattura era di competenza 2013 e non 2014; 2) illegittimità dell'avviso per mancata allegazione del processo verbale di constatazione e per assenza del contraddittorio preventivo (specialmente per tributi armonizzati come l'IVA); 3) erronea valutazione circa l'inesistenza delle operazioni e la consapevolezza del cessionario della natura fraudolenta delle prestazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha confermato che l'Ufficio ha fornito elementi (processo verbale di constatazione) che dimostrano l'inidoneità strutturale del fornitore (assenza di sede effettiva, mezzi, personale, mancata rilevazione nello spesometro ecc.), idonei a fondare la presunzione di operazioni inesistenti. È stato ribadito che l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni grava sul contribuente una volta dimostrata dall'Amministrazione l'inesistenza; la mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture o la dimostrazione dei pagamenti non sono di per sé sufficienti. Sul punto del contraddittorio preventivo, è stato ricordato che per i tributi armonizzati (come l'IVA) l'obbligo di contraddittorio sussiste, ma la parte non ha dimostrato che l'attivazione di un contraddittorio avrebbe portato a un risultato diverso; pertanto il vizio invocato non ha inciso sull'esito. L'appello è stato quindi respinto e la soccombente condannata alle spese per euro 1.500,00.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, co. 1, lett. d
Richiamato come norma che consente la rideterminazione del reddito d'impresa in presenza di costi relativi ad operazioni inesistenti; utilizzata dall'Ufficio per rideterminare il reddito e recuperare le imposte dirette.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
Richiamato in relazione al divieto di detrazione dell'IVA per operazioni inesistenti e alla deducibilità dei costi: l'ufficio ha recuperato l'IVA indebitamente detratta in violazione di tale disposizione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54, co. 2
Prevede la possibilità per l'Amministrazione di fondare l'accertamento su presunzioni anche in materia di IVA; la CTR riconosce la legittimità della prova presuntiva fornita dall'Ufficio.
D.P.R. n. 917/1986, art. 39, co.1, lett. d
Richiamata analogicamente per le imposte dirette (rideterminazione del reddito in presenza di operazioni inesistenti), coerente con il ricorso a presunzioni per la prova.
VI Direttiva IVA (art. 17 della VI Direttiva)
Richiamata in relazione al principio unionale secondo cui il diritto alla detrazione va negato se è provato che il sistema IVA sia stato invocato in modo fraudolento; ha supportato l'interpretazione restrittiva della detrazione in presenza di frode.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 21 co. 7 e 26 co. 3
Norme richiamate in relazione agli effetti dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e all'incoerenza tra soggetto fatturante e soggetto effettivo; usate per spiegare le ragioni della indetraibilità dell'IVA.
Codice Civile, art. 2697
Stabilisce l'onere della prova; applicato per affermare che, una volta dimostrata dall'Amministrazione l'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare di non essere o non poter essere a conoscenza della frode.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 7, co. 1
Richiamata in tema di motivazione per relationem dell'atto d'imposizione: è sufficiente che il contribuente conosca o abbia ricevuto l'atto richiamato o il contenuto essenziale per poter esercitare la difesa.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 6, co. 2
Richiama il dovere dell'Amministrazione di informare il contribuente dei fatti che possano portare al mancato riconoscimento di un credito o all'irrogazione di sanzioni e la possibilità di integrazione/correzione dei documenti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 12, co. 7
Prevede il termine di 60 giorni dopo la consegna del processo verbale di chiusura della verifica per comunicare osservazioni; l'avviso non può essere emesso prima della scadenza salvo urgenza motivata. Utilizzato nel ragionamento sul contraddittorio endoprocedimentale.
Decreto Legislativo n. 546/1992, art. 37, co. 2
Richiamato solo in ordine alla comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della segreteria.
Circolare Agenzia Entrate 16/E del 28/04/2016
Richiama l'esigenza di favorire il contraddittorio preventivo e di evitare automatismi quando l'accertamento è basato su presunzioni; indicata in supporto delle buone prassi istruttorie che tuttavia non escludono la legittimità dell'accertamento ove il contribuente non dimostri diversamente.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione dimostra, anche mediante presunzioni gravi, che il fornitore è privo della struttura o della capacità per eseguire le prestazioni, si forma una presunzione assai forte dell'inesistenza delle operazioni; da quel momento l'onere probatorio si sposta sul contribuente.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale della contabilità o la prova di pagamento non sono di per sé idonee a scalfire la presunzione di fittizietà quando esistono elementi concreti che dimostrano l'inidoneità del fornitore.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti (fatturazione effettuata da un soggetto diverso dall'effettivo prestatore), l'Amministrazione deve provare gli elementi oggettivi dai quali emerga che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; il cessionario può neutralizzare la pretesa solo producendo prove idonee a dimostrare la sua buona fede.
- Per i tributi armonizzati (come l'IVA) esiste l'obbligo generale, salvo casi specifici, del contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia il contribuente deve dimostrare concretamente che, se il contraddittorio fosse stato svolto, avrebbe ottenuto un risultato diverso.
- L'anno di competenza indicato su una fattura può essere irrilevante se il documento non risulta annotato correttamente nei registri o se emergono elementi che ne costituiscono la manifesta inesistenza; la rilevanza contabile e la tempestiva annotazione sono elementi importanti di prova per il contribuente.
- In pratica, il contribuente che intenda difendere il diritto alla detrazione e alla deduzione deve curare la produzione di elementi di fatto che dimostrino l'effettiva esecuzione della prestazione e la capacità del fornitore (contratti operativi, prove di consegna, documentazione tecnica, presenza di mezzi e personale, corrispondenza commerciale, riscontri da terzi), oltre a richiedere e sfruttare il contraddittorio endoprocedimentale quando dovuto.
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