Sentenza n. 7411/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto emesso dalla Prefettura di Roma in data 29 maggio 2025, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. PRM/L/Q/2024/108311, richiesto al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito del settore “Assistenza Familiare - Colf Confedilizia - conviventi”, e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Roma che aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato richiesto nell’ambito dell’assistenza familiare e aveva respinto la domanda di autorizzazione all’ingresso in Italia. Il TAR aveva inizialmente accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame dell’istanza, valorizzando la documentata disabilità al 100% della persona destinata a beneficiare dell’assistenza e il livello reddituale complessivo del nucleo familiare. Successivamente l’Amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha convocato le parti. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, rappresentando l’intervenuta stipula del contratto di soggiorno e il rilascio del Mod. 209 per l’emissione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha inoltre chiesto la liquidazione del compenso del difensore ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata in giudizio in conseguenza dell’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e degli atti successivi che hanno condotto alla stipula del contratto di soggiorno e al rilascio del Mod. 209. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda. Quanto alla richiesta di liquidazione del gratuito patrocinio, il Tribunale ha disposto un incombente istruttorio: poiché la documentazione prodotta riguardava soltanto il 2024, il ricorrente deve depositare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, una dichiarazione aggiornata relativa al 2025, resa con firma autenticata oppure mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio corredata da documento di riconoscimento, attestante il mantenimento dei requisiti reddituali. La liquidazione del compenso è stata demandata a separato decreto e la relativa trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
"Quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere"
La disposizione consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata.
art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002
Prima di procedere alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano il beneficio.
art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002
Le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono riferite ai redditi risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, relativa all’anno precedente la proposizione del ricorso.
art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002
"fino a che il processo non sia definito"
Devono essere considerate, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente; nel caso deciso, doveva essere verificata anche la situazione reddituale relativa al 2025.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, durante il giudizio, l’Amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e gli atti successivi soddisfano integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
- Ai fini della liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la permanenza dei requisiti reddituali fino alla definizione del processo, considerando anche le variazioni reddituali intervenute nell’anno precedente alla decisione.
- Quando la documentazione reddituale già prodotta per il gratuito patrocinio non copre l’ultimo periodo rilevante, il giudice può disporre un incombente istruttorio e subordinare la liquidazione del compenso al deposito di una dichiarazione aggiornata, resa nelle forme previste dalla legge.
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