Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13733/2026 - Roma, Sezione 2Q

Giustizia amministrativa202308079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di acquisizione al patrimonio comunale di un compendio immobiliare abusivo, adottata dopo l’inottemperanza all’ordine di demolizione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un compendio immobiliare realizzato senza titolo edilizio, già oggetto di plurime domande di condono. Il condono del 1986 era stato respinto; il successivo permesso di costruire in sanatoria del 2008, ottenuto mediante il frazionamento artificioso di undici domande riferite a un’unica costruzione, era stato annullato con sentenza passata in giudicato per violazione del limite volumetrico previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994. Il Comune aveva quindi reiterato l’ordine di demolizione con ordinanza n. 73/2019, avvertendo che l’inottemperanza avrebbe comportato l’acquisizione gratuita ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Accertata l’inottemperanza decorso il termine di novanta giorni, il Comune aveva adottato la determinazione n. 1000/2022, qualificandola come atto di formalizzazione dell’acquisizione già prodottasi ope legis. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’obbligo di motivazione e nullità, in relazione al diniego di revoca in autotutela dell’archiviazione della domanda di sanatoria del 1986 e alla richiesta di riesame, sostenendo che i relativi vizi si sarebbero riverberati sull’ordinanza di demolizione; 2) eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti e violazione dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento e giusto procedimento, facendo leva sull’affidamento derivante dal permesso di costruire in sanatoria del 2008 e sulle vicende della procedura di condono; 3) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e violazione dell’art. 15 della legge regionale Lazio n. 15/2008 e dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il verbale di accertamento dell’inottemperanza fosse nullo o inefficace perché il frazionamento catastale dei beni da acquisire era stato effettuato solo successivamente e non era stato comunicato ai ricorrenti. In via preliminare, il Comune ha contestato la tardività di alcuni depositi. I ricorrenti hanno inoltre chiesto prova testimoniale e CTU per dimostrare la coincidenza tra l’immobile oggetto del condono del 1986 e quello interessato dal condono del 1995.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione dei ricorrenti relativa alla tardività del deposito documentale del Comune, rilevando che il sabato è giorno utile ai fini del computo dei termini a ritroso e che, rispetto all’udienza del 12 giugno 2026, il termine per il deposito documentale scadeva il 2 maggio 2026. Ha invece accolto l’eccezione del Comune sui depositi dei ricorrenti del 12 maggio 2026, qualificandoli come produzioni documentali tardive e non come memorie, con conseguente violazione dei termini perentori distinti previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Le richieste di prova testimoniale e CTU sono state dichiarate inammissibili perché dirette a rimettere in discussione vicende già definite da giudicati, relative ai condoni e all’annullamento del permesso di costruire in sanatoria; inoltre, l’ordinanza di demolizione era divenuta inoppugnabile per mancata trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario. Nel merito, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la determinazione di acquisizione ha natura dichiarativa e ricognitiva: l’effetto traslativo si produce automaticamente per legge allo scadere del termine assegnato per la demolizione, mentre l’atto comunale successivo si limita a formalizzarlo ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione. L’atto può essere contestato solo per vizi propri, quali difetti di notificazione, erronea individuazione catastale o carenze nella perimetrazione dell’area, non per riproporre censure concernenti l’ordine di demolizione o altri atti presupposti ormai definitivi. I primi due motivi riguardavano infatti il diniego di autotutela e l’ordinanza di demolizione, già consolidati; il terzo riguardava il verbale di accertamento dell’inottemperanza, anch’esso atto presupposto. Il TAR ha comunque ritenuto infondati i motivi: l’acquisizione è atto dovuto, subordinato all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di novanta giorni; non sussiste un affidamento tutelabile derivante da un titolo edilizio in sanatoria definitivamente annullato; il frazionamento catastale è funzionale alla pubblicità immobiliare e può essere eseguito anche successivamente all’acquisizione, senza impedirne il perfezionamento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale [...] rappresenta una fattispecie sanzionatoria a formazione legale, che si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione.

    L’acquisizione gratuita è un effetto ablatorio automatico prodotto ope legis dall’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine previsto. L’atto comunale successivo ha natura dichiarativa e ricognitiva, è privo di discrezionalità e può essere contestato soltanto per vizi propri.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione si produce di diritto.

    Il decorso del termine di novanta giorni senza demolizione determina l’acquisizione del bene e dell’area pertinente al patrimonio comunale, senza che sia necessario un ulteriore atto costitutivo.

  • art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata per la deliberazione consiliare con cui il Comune ha dichiarato la prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione del compendio e ne ha disposto la destinazione a caserma.

  • art. 39, comma 1, l. 724/1994

    Il limite volumetrico previsto per ciascuna domanda di condono non può essere eluso mediante il frazionamento artificioso di più domande riferite a un’unica costruzione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito documentale è di quaranta giorni liberi prima dell’udienza; i termini per memorie e repliche sono distinti.

    I termini per depositi documentali, memorie e repliche sono autonomi e perentori. Il termine per le memorie non può essere utilizzato per introdurre tardivamente documenti soggetti al termine anteriore per le produzioni documentali.

  • art. 52, commi 3, 4 e 5, c.p.a.

    Per i termini computati a ritroso, nel caso in cui il giorno di scadenza sia festivo, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.

    Il sabato non è giorno festivo ai fini del processo amministrativo e resta giorno utile per il computo dei termini a ritroso.

  • art. 63 c.p.a.

    Le istanze di prova testimoniale e CTU sono inammissibili quando mirano a dimostrare fatti e vicende già coperti da giudicato e non decisivi rispetto all’oggetto del giudizio.

  • art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008

    La disposizione è invocata dai ricorrenti in relazione all’individuazione catastale dei beni e dell’area oggetto di acquisizione, ma il TAR esclude che il previo frazionamento catastale sia requisito costitutivo dell’acquisizione.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti in relazione alla revoca del titolo e al riesame dell’archiviazione, ma le relative censure non possono essere fatte valere contro l’atto meramente ricognitivo di acquisizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione non può fondare l’annullamento dell’atto di acquisizione quando l’atto è meramente vincolato e ricognitivo e le censure riguardano presupposti già definiti.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità per difetto di motivazione non è configurabile in relazione alla determinazione di acquisizione, né consente di rimettere in discussione atti presupposti ormai definitivi.

Massime di principio

  • L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 è una sanzione a formazione legale: si perfeziona automaticamente allo scadere del termine assegnato per la demolizione senza che l’amministrazione debba adottare un ulteriore atto costitutivo.
  • L’atto comunale successivo all’inottemperanza ha natura dichiarativa e ricognitiva, è vincolato e privo di contenuto discrezionale; può essere impugnato soltanto per vizi propri, quali difetti di notificazione, erronea individuazione catastale o inesatta perimetrazione dell’area, non per contestare nuovamente l’ordine di demolizione o altri atti presupposti divenuti definitivi.
  • Il frazionamento catastale è funzionale alla pubblicità immobiliare e non costituisce requisito costitutivo dell’acquisizione gratuita; esso può essere effettuato anche successivamente al perfezionamento dell’effetto acquisitivo.
  • La sopravvenuta determinazione di acquisizione non può essere utilizzata per riproporre censure concernenti il diniego di autotutela o l’ordinanza di demolizione quando tali atti si siano ormai consolidati per effetto del giudicato o della mancata tempestiva trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
  • Nel processo amministrativo, i termini per il deposito dei documenti, delle memorie e delle repliche previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. sono autonomi e perentori; non è consentito introdurre documenti oltre il termine documentale qualificandoli formalmente come memoria.
  • Le richieste istruttorie non possono essere ammesse quando mirano a dimostrare fatti relativi a vicende già definite con giudicato o comunque non più rimet­tibili in discussione nel giudizio avente a oggetto un successivo atto ricognitivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.