Cassazione Civile, Sentenza n. 1765/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
i ricorrenti deducevano un conflitto di interessi derivante dalla costituzione di un unico difensore per più parti (conducente e terzo trasportato). Sostenevano inoltre una presunta contraddizione nella decisione di primo grado: da un lato era stata affermata la colpa del conducente, dall'altro era stata respinta la domanda del terzo trasportato, il che per i ricorrenti dimostrava che la difesa congiunta aveva impedito il corretto riconoscimento del risarcimento. Hanno poi invocato il principio di conservazione degli effetti dell'atto (art.157 c.p.c.) e denunciato violazioni degli artt.342 e 348-bis c.p.c., ritenendo che l'inammissibilità avrebbe dovuto essere dichiarata in limine.
La decisione
la Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il conflitto di interessi (astratto e potenzialmente concreto) renda l'impugnazione inammissibile e che la presunta contraddizione della sentenza di primo grado non elimini il conflitto; l'eventuale errore nella valutazione delle responsabilità doveva essere dedotto in appello nel merito. Quanto al principio di conservazione degli effetti, la Corte ha escluso la sua applicabilità perché la regola di sanatoria riguarda le nullità e non l'inammissibilità, che risponde a finalità diverse. Infine, ha precisato che l'obbligo di dichiarare l'inammissibilità in limine previsto dall'art.348-bis c.p.c. riguarda l'inammissibilità prognostica e non quella derivante dall'accertamento del conflitto di interessi emerso all'esito del giudizio. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (1.600,00 euro oltre 200,00 euro spese generali) e prende atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, come modificato.
Norme richiamate
art. 157 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti come principio di conservazione degli effetti dell'atto; la Corte ha escluso la sua applicazione perché la regola della sanatoria vale per le nullità mentre l'inammissibilità attiene a impedimenti all'esercizio dell'azione e ha finalità diverse
art. 342 c.p.c.
Richiamato nella prospettazione dei ricorrenti in relazione alla declaratoria in limine; la Corte ha ritenuto la richiamata disciplina non pertinente al tipo di inammissibilità oggetto del giudizio
art. 348-bis c.p.c.
La norma impone la declaratoria in limine per l'inammissibilità prognostica (sulla fondatezza dell'appello); la Corte ha distinto tale ipotesi dall'inammissibilità per conflitto di interessi che può emergere all'esito del vaglio delle posizioni e non richiede necessariamente una declaratoria in limine
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002 (come modificato dall'art.1 comma 17 della L. n.228/2012)
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo da parte del ricorrente secondo la disciplina richiamata
Massime di principio
- La costituzione di un unico difensore per parti con interessi potenzialmente confliggenti (es. conducente e terzo trasportato) configura un conflitto di interessi che può rendere l'impugnazione inammissibile;
- Il conflitto di interessi è sia astratto (esistente a prescindere dall'accertamento nel merito) sia concreto (quando emerge dall'accertamento giudiziale): entrambi possono giustificare l'inammissibilità;
- Una apparente contraddizione nella decisione di merito (per esempio: riconoscimento della colpa del conducente ma rigetto della domanda del trasportato) non elimina il conflitto di interessi e non costituisce di per sé rimedio alla rappresentanza congiunta; eventuali errori di merito vanno dedotti e valutati nell'appello sul merito;
- La regola della 'conservazione degli atti' (sanatoria per nullità) non si applica all'inammissibilità, che ha natura e finalità diverse; quindi il fatto che un atto abbia 'raggiunto lo scopo' non sana automaticamente la rappresentanza congiunta vietata;
- L'obbligo di dichiarare in limine l'inammissibilità previsto dall'art.348-bis c.p.c. riguarda specificamente le ipotesi prognostiche: l'inammissibilità per conflitto di interessi può essere accertata anche all'esito del giudizio e non richiede sempre declaratoria immediata;
- Prassi consigliata: evitare la difesa congiunta quando sussistono interessi contrastanti, sollevare tempestivamente il conflitto e, se si ritiene che la sentenza di merito contenga errori, proporre appello nel merito per farli valere
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