Sentenza n. 359/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 271/2025 del Tribunale di Benevento - Giudice del lavoro, depositata in cancelleria in data 4/3/2025 e notificata in forma esecutiva in data 5/3/2025, passata in giudicato in data 4/9/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento - Giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 1.000,00. La sentenza, notificata in forma esecutiva, non è stata impugnata ed è passata in giudicato. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero desse esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento compiuto dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione del giudicato, nominato il commissario ad acta e applicato la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, il cui decorso è stato ritenuto necessario prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca un'utilità nei confronti di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio e obbliga l'Amministrazione a realizzare concretamente il bene della vita attribuito dal giudicato.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il giudicato sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, con decorrenza dell'intervento commissariale subordinata all'ulteriore inadempimento e all'istanza della parte.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto dal giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione, anche se tardiva o compiuta dal commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato prima dell'insediamento o durante la fase commissariale.
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