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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11273/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'omologazione di un concordato preventivo con continuità aziendale proposto da una società per azioni a partecipazione pubblica costituita da Comuni abruzzesi per la gestione del servizio idrico integrato. Il Tribunale aveva omologato il concordato e rigettato le opposizioni di un istituto di credito e dell'Agenzia delle Entrate; la Corte d'appello aveva respinto il reclamo avverso tale decreto. In cassazione l'istituto di credito ha proposto nove motivi: ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 d.lgs. 175/2016 per asserita violazione dell'art. 76 Cost.; ha dedotto omessa pronuncia e motivazione apparente o falsa applicazione dell'art. 2082 c.c. per avere la Corte territoriale qualificato la società come imprenditore commerciale e quindi fallibile/concordataria, nonostante il divieto di recuperare in tariffa le perdite su crediti derivanti dalla morosità; ha censurato inoltre l'affermazione secondo cui l'iscrizione nel registro delle imprese basterebbe a radicare la qualità di imprenditore commerciale; ha contestato la compatibilità del concordato con la disciplina speciale del servizio idrico integrato e con il regime delle proposte concorrenti ex art. 163, comma 4, l.fall., sostenendo che i privati non potrebbero entrare nel capitale della società; ha infine dedotto vizi motivazionali e violazione di norme processuali e dell'art. 100 c.p.c. sulle ulteriori ragioni della decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo sulla questione costituzionale, ha considerato infondati il quarto e il nono motivo, e per effetto del rigetto di tali censure ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse gli altri motivi collegati alle ulteriori rationes decidendi; ha quindi rigettato integralmente il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso dell'istituto di credito. In particolare ha affermato che le società di capitali a partecipazione pubblica restano soggetti di diritto privato e, se costituite in forma commerciale, sono assoggettabili alle procedure concorsuali; la qualità di imprenditore commerciale sorge con la costituzione e l'iscrizione nel registro delle imprese, senza che rilevi l'effettivo esercizio dell'attività. Ha inoltre precisato che l'art. 14 d.lgs. 175/2016, quale clausola di rinvio alle norme fallimentari, comporta la disapplicazione della singola regola concorsuale incompatibile con la disciplina speciale, ma non dell'intero impianto del concordato o del fallimento. Le censure sulla incompatibilità del concordato con il servizio idrico e sul regime delle proposte concorrenti sono state ritenute superate o comunque inammissibili per difetto di interesse dopo il rigetto delle rationes decisive. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 175/2016

    La norma è letta come clausola di salvezza che rende applicabili alle società a partecipazione pubblica le regole fallimentari e concordatarie salvo le singole disposizioni incompatibili con la disciplina speciale; non esclude l'intera procedura concorsuale.

  • art. 18 L. 124/2015

    Richiamato in relazione alla delega legislativa: la Corte esclude che il legislatore delegato abbia ecceduto la delega, ma comunque ritiene la questione costituzionale priva di rilevanza nel caso concreto.

  • art. 76 Cost.

    La censura di eccesso di delega è ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza della questione nel giudizio di cassazione.

  • art. 2082 c.c.

    Per le società di capitali commerciali la qualità di imprenditore commerciale deriva dalla costituzione e dalla struttura societaria, non dall'effettivo inizio o svolgimento concreto dell'attività.

  • artt. 2329 e 2330 c.c.

    La costituzione e l'iscrizione nel registro delle imprese segnano la nascita dell'impresa sociale, rilevante ai fini dell'assoggettabilità alle procedure concorsuali.

  • art. 1 l. fall.

    Le società di capitali a partecipazione pubblica restano soggetti di diritto privato, e la presenza del socio pubblico non ne altera la fallibilità.

  • art. 2221 c.c.

    Le società commerciali, anche se partecipate da enti pubblici, restano soggette alle procedure concorsuali secondo il rinvio operato dalla disciplina speciale.

  • art. 163, comma 4, l. fall.

    La disciplina delle proposte concorrenti non impedisce, di per sé, l'ammissibilità del concordato; eventuali incompatibilità riguardano solo la singola regola non l'intera procedura.

  • art. 100 c.p.c.

    Le censure che presuppongono l'interesse ad agire risultano inammissibili quando il rigetto di una ratio decisiva rende irrilevanti le ulteriori doglianze.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia viene esaminata ma non accolta, poiché le questioni decisive vengono comunque risolte con autonome rationes.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È evocato per denunciare vizi motivazionali; la Corte ritiene tuttavia assorbenti o inammissibili le censure non decisive.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Utilizzato come parametro per contestare l'apparenza o l'insufficienza della motivazione, ma le relative doglianze non portano alla cassazione.

Massime di principio

  • Le società di capitali a partecipazione pubblica conservano natura di soggetti di diritto privato e, per tale ragione, restano astrattamente assoggettabili alle procedure concorsuali, a prescindere dalla misura della partecipazione pubblica o dal controllo analogo esercitato dall'ente.
  • La qualità di imprenditore commerciale, per le società costituite in forme societarie commerciali, sorge con la costituzione e l'iscrizione nel registro delle imprese; non è necessario dimostrare l'effettivo e concreto esercizio dell'attività ai fini della fallibilità.
  • La disciplina speciale sulle società a partecipazione pubblica non elimina l'intero sistema fallimentare o concordatario: in caso di incompatibilità, si disapplica soltanto la singola regola concorsuale inconciliabile con la normativa speciale.
  • La deduzione di questioni di legittimità costituzionale è inammissibile quando la questione non è rilevante ai fini della decisione, specie se la soluzione del caso poggia su autonome rationes che rendono superfluo l'esame del parametro costituzionale.
  • Le censure contro rationes decidendi autonome diverse da quella già ritenuta sufficiente diventano inammissibili per difetto di interesse quando, anche se fondate, non potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAmministratoriImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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