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Sentenza

Sentenza del 21/11/2019 n. 30356 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, che aveva confermato quasi integralmente un accertamento sintetico del reddito IRPEF 2007 fondato sul redditometro. L'Ufficio aveva considerato la disponibilità di autovetture e immobili, i relativi costi di mantenimento, due polizze assicurative e spese per incrementi patrimoniali nette pari a 65.064 euro, rilevando uno scostamento superiore alla soglia prevista rispetto al reddito dichiarato. I sei motivi riguardavano, tra l'altro, l'asserita carenza di motivazione dell'avviso, la ripartizione dell'onere della prova, l'applicazione del nuovo redditometro, la rilevanza dei rimborsi spese di trasferta e l'esclusione delle sanzioni per assenza di colpevolezza o per incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la CTR aveva comunque esaminato tutti i motivi d'appello. Il secondo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità e violazione del principio di autosufficienza, non essendo stati trascritti o specificamente indicati gli atti e i documenti rilevanti. Il terzo motivo è stato rigettato: una volta provata dall'Amministrazione la disponibilità dei beni-indice, spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, anche perché finanziato da redditi esenti, già tassati, soggetti a ritenuta o da disponibilità di terzi. Il quarto motivo è stato rigettato perché le modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010 e il D.M. 24 dicembre 2012 si applicano agli anni d'imposta dal 2009 e non al 2007. Il sesto motivo è stato respinto quanto alla colpevolezza, ritenendo sufficiente una condotta cosciente e volontaria, mentre è stato dichiarato inammissibile quanto all'incertezza normativa. Il contribuente è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate 5.300 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e seguenti

    "La determinazione sintetica del reddito complessivo" sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva.

    La disponibilità di beni e il sostenimento di determinate spese possono fondare una presunzione di reddito maggiore rispetto a quello dichiarato. Provati dall'Ufficio i fatti-indice, il contribuente deve fornire la prova contraria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    Richiesta al contribuente di dati e documenti relativi ai beni disponibili e alle spese sostenute.

    L'Amministrazione può instaurare un contraddittorio preventivo richiedendo documentazione utile a verificare la capacità contributiva e a fondare l'accertamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento. La censura sulla motivazione deve essere specifica e documentata, indicando il contenuto dell'avviso e le giustificazioni asseritamente ignorate.

  • D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992

    Contengono gli indici del cosiddetto redditometro applicabili al periodo considerato. La loro applicazione non richiede un'ulteriore prova statistica dell'effettiva disponibilità del reddito, oltre alla prova dei beni e delle spese-indice.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22

    "Effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto".

    Le modifiche al redditometro introdotte dalla norma non sono applicabili al periodo d'imposta 2007, ma ai periodi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto, individuati dalla sentenza nei periodi successivi al 2009.

  • D.M. 24 dicembre 2012, art. 5

    "Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili ... agli anni d'imposta a decorrere dal 2009".

    Il nuovo redditometro disciplinato dal decreto opera per gli anni d'imposta dal 2009 e non può essere utilizzato retroattivamente per il 2007.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    Per le sanzioni tributarie è sufficiente una condotta cosciente e volontaria; non è necessario che l'Amministrazione dimostri in concreto il dolo o la colpa, operando una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso la violazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    La non punibilità per obiettiva incertezza normativa deve essere specificamente allegata e dimostrata dal contribuente, indicando le disposizioni interessate e le ragioni concrete dell'incertezza.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: deve esporre i fatti rilevanti, formulare censure specifiche e indicare o trascrivere gli atti e documenti su cui si fonda, precisandone la collocazione processuale. La violazione comporta l'inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi dedotti. Tuttavia, una decisione complessivamente confermativa può essere interpretata come pronuncia su tutti i motivi quando la motivazione li richiami o li respinga nel loro insieme.

Massime di principio

  • Nel redditometro, l'Amministrazione deve provare la disponibilità dei beni o delle spese-indice, ma non deve dimostrare ulteriormente, con prove autonome, l'esistenza del reddito presunto. Da quel momento l'onere passa al contribuente.
  • La prova contraria deve essere concreta, documentata e riferita alle singole spese: possono rilevare redditi esenti o già tassati, somme soggette a ritenuta, finanziamenti o disponibilità provenienti da terzi, purché ne siano dimostrati origine, entità e collegamento con le spese.
  • Per contestare la motivazione di un avviso o l'omessa valutazione dei documenti, occorre indicare precisamente quali giustificazioni siano state presentate, trascrivere le parti rilevanti dell'avviso e specificare dove i documenti siano stati prodotti. Deduzioni generiche possono essere dichiarate inammissibili.
  • La disciplina del redditometro applicabile deve essere individuata in base all'anno d'imposta e alle specifiche disposizioni transitorie. Le regole del nuovo redditometro non possono essere applicate automaticamente a periodi precedenti alla loro decorrenza.
  • La disponibilità dell'abitazione principale e i costi di gestione dei veicoli possono costituire elementi rilevanti del redditometro secondo la disciplina applicabile al periodo; il contribuente deve contestare con dati e documenti l'effettivo sostenimento o l'imputabilità delle spese.
  • La semplice affermazione che somme ricevute siano rimborsi spese o redditi esenti non è sufficiente: è necessario produrre la documentazione che dimostri la natura, il titolo, le modalità di calcolo e l'effettiva destinazione delle somme.
  • In materia di sanzioni tributarie, l'assenza di dolo non esclude normalmente la responsabilità, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà della condotta. L'esimente dell'incertezza normativa richiede invece un'allegazione specifica e una dimostrazione puntuale.

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