Sentenza n. 3680/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Lazio di annullamento degli atti di una procedura valutativa per la chiamata a professore ordinario
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto consistente nell’omessa o erronea percezione del contenuto materiale degli atti e dei documenti del giudizio. In particolare, ha sostenuto che il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR, avesse erroneamente ritenuto mendace la dichiarazione relativa alla titolarità di tre brevetti, mentre la dichiarazione avrebbe attestato soltanto la titolarità, insieme all’Università, delle relative domande di brevetto depositate prima della scadenza del bando, senza affermare che i brevetti fossero già stati concessi. Il ricorrente ha quindi sostenuto che l’errore fosse immediatamente rilevabile dagli atti e decisivo ai fini della precedente decisione. La controversia originaria riguardava una procedura valutativa ex art. 24, commi 5 e 6, l. n. 240/2010 per un posto di professore di prima fascia; il TAR aveva annullato gli atti della procedura per la ritenuta falsità dell’autocertificazione relativa a due brevetti non ancora concessi e aveva disposto la rinnovazione della procedura, oltre all’applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio deve derivare da una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso e non espressamente motivato nella decisione, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile, senza necessità di interpretazioni o valutazioni. Nel caso concreto, la questione relativa al significato della dichiarazione sui brevetti era stata ampiamente discussa nel processo ed era stata esaminata e valutata dal giudice d’appello. La sentenza oggetto di revocazione aveva considerato proprio la circostanza che due brevetti non fossero stati concessi, pur essendo stati indicati nell’autocertificazione. Pertanto, anche se la valutazione fosse stata errata, si sarebbe trattato di un errore di giudizio o di valutazione del materiale probatorio, non censurabile con la revocazione. Il Collegio ha escluso che la revocazione potesse trasformarsi in un ulteriore grado di merito. L’inammissibilità della fase rescindente ha reso superfluo l’esame delle censure relative alla fase rescissoria. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della questione e del fatto che la dichiarazione non sembrava integrare un falso intenzionale, pur avendo prodotto effetti escludenti.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Il ricorrente ha proposto il motivo di revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La disposizione è richiamata quale base processuale della revocazione delle sentenze del giudice amministrativo.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione
L’errore revocatorio riguarda la falsa percezione dell’esistenza o del contenuto materiale di un atto o documento, non l’erronea interpretazione o valutazione delle risultanze processuali.
art. 24, commi 5 e 6, l. n. 240/2010
procedura valutativa di chiamata, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010
Norma richiamata quale base della procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
ai fini dell’esclusione dal concorso
Il TAR aveva disposto che l’Università applicasse la conseguenza prevista dalla norma nei confronti dell’autocertificazione ritenuta non veritiera.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice, per una pura e semplice svista percettiva, abbia supposto l’esistenza di un fatto documentale escluso dagli atti oppure l’inesistenza di un fatto documentale provato; l’errore deve riguardare un punto non controverso, non essere stato oggetto di espressa motivazione ed essere decisivo.
- L’errore revocatorio deve essere immediatamente rilevabile dalla lettura della sentenza e degli atti, senza ricorrere ad argomentazioni induttive, interpretazioni giuridiche o nuove valutazioni del materiale probatorio.
- Non costituiscono errore di fatto revocatorio l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle prove, l’anomalia del procedimento logico seguito dal giudice nell’interpretazione dei documenti o l’erronea interpretazione delle norme applicabili: tali vizi, ove configurabili, integrano un errore di giudizio e non possono essere fatti valere mediante revocazione.
- L’omessa pronuncia è riconducibile all’errore revocatorio soltanto quando dalla sentenza risulti una totale mancanza di esame della censura o dell’eccezione; non è sufficiente un difetto o un’insufficienza della motivazione.
- La revocazione non può essere utilizzata per introdurre un ulteriore grado di giudizio volto a rimettere in discussione una valutazione già consapevolmente compiuta dal giudice sul significato degli atti e dei documenti processuali.
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