Cassazione Civile, Ordinanza n. 23620/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
I ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze di una società poi dichiarata fallita e successivamente chiusa per mancanza di attivo. Avevano chiesto all’INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento del TFR e delle ultime retribuzioni maturate, ma i giudici di merito avevano rigettato la domanda perché il credito non era stato previamente accertato con un titolo esecutivo né mediante insinuazione al passivo del fallimento. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) che, a fronte del trasferimento della sede sociale in un Paese extra-UE, sarebbe stata giustificata la scelta di chiedere direttamente il fallimento e che l’accertamento giudiziale del credito era di fatto estremamente difficile; 2) l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’obiettiva impossibilità di accertare giudizialmente i crediti verso una società cancellata, con richiamo anche all’art. 2945 c.c.; 3) l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla chiusura anticipata del fallimento, che avrebbe impedito l’ammissione al passivo e reso impossibile ogni azione di accertamento, sostenendo inoltre una lettura conforme alla direttiva 80/987/CEE che consentisse comunque l’intervento del Fondo; 4) che l’INPS avrebbe potuto considerare accertato il credito anche senza titolo esecutivo, sulla base della medesima documentazione utile per il monitorio o per l’insinuazione al passivo. In memoria, i ricorrenti hanno anche dedotto che, dopo la sentenza impugnata e il ricorso, il Tribunale di Cremona avrebbe accertato con giudicato i crediti nei confronti dei soci della società cancellata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., perché in cassazione possono essere prodotti solo documenti già presenti nei gradi di merito o rilevanti per nullità della sentenza/ammissibilità del ricorso. Nel merito ha rigettato il ricorso: ha ribadito che il diritto all’intervento del Fondo di Garanzia è un diritto autonomo di natura previdenziale, ma il suo sorgere presuppone necessariamente un previo accertamento giudiziale del credito verso il datore di lavoro insolvente, nell’an e nel quantum, oppure un titolo esecutivo conseguito contro il datore di lavoro; tale accertamento è elemento costitutivo dell’accesso al Fondo e deve precedere la domanda all’INPS. La Corte ha escluso che l’ente possa essere chiamato a contestare direttamente l’esistenza e l’ammontare del credito del lavoratore, perché è terzo rispetto al rapporto di lavoro. Ha inoltre precisato che la cancellazione della società debitrice non impedisce in sé la formazione del titolo nei confronti dei soci successori nei debiti sociali. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese sono state compensate, richiamando il consolidamento recente della giurisprudenza sul punto.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione la memoria non consente la produzione di documenti nuovi, salvo quelli già prodotti nei gradi di merito o rilevanti per nullità della sentenza o ammissibilità del ricorso/controricorso.
art. 372 c.p.c.
Sono producibili in cassazione solo i documenti previsti dalla norma, cioè quelli già prodotti nei gradi precedenti o relativi a nullità/ammissibilità.
art. 2 della legge n. 297 del 1982
quinto comma; ottavo comma
L’accesso al Fondo di Garanzia presuppone l’accertamento giudiziale del credito o l’infruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata; le risorse del Fondo devono essere impiegate per la finalità istituzionale prevista dalla legge.
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Il sistema concorsuale incide sulle modalità di accertamento del credito e, fuori da esso, resta necessario un titolo esecutivo per l’azione esecutiva verso il datore di lavoro.
art. 102 l.f.
Richiamato per evidenziare che la chiusura del fallimento senza accertamento del passivo non elimina la necessità di un previo accertamento del credito ai fini dell’accesso al Fondo.
art. 2945 c.c.
È invocato dai ricorrenti, ma la Corte non accoglie la censura e non ne ricava un principio decisivo per il caso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Nella successiva correzione di errore materiale è stato inserito il riferimento ai presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il diritto del lavoratore al pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia INPS è un diritto autonomo di natura previdenziale, ma sorge solo quando sia stato previamente accertato, nel contraddittorio con il datore di lavoro o nei modi previsti dalla legge, il credito dovuto nell’an e nel quantum.
- L’accertamento giudiziale del credito o il possesso di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro sono presupposti costitutivi e necessari dell’azione verso il Fondo di Garanzia; non sono un onere meramente formale o superfluo.
- L’INPS, quale gestore del Fondo, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e non può essere chiamato a contestare direttamente l’esistenza o l’ammontare del credito lavorativo in assenza del previo accertamento contro il datore di lavoro.
- Se la società debitrice è cancellata, ciò non esclude di per sé la possibilità di ottenere un titolo accertativo nei confronti dei soci successori nei debiti sociali, quando ciò sia necessario per radicare il credito verso il Fondo.
- Nel giudizio di cassazione, la memoria non può essere utilizzata per introdurre documenti nuovi estranei ai limiti dell’art. 372 c.p.c.; la produzione è ammessa solo nei casi tassativamente consentiti.
- La chiusura del fallimento per mancanza di attivo non elimina il requisito del previo accertamento del credito ai fini dell’accesso al Fondo di Garanzia; semmai impone di verificare se l’accertamento sia stato comunque conseguito con gli strumenti processuali disponibili.
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