Ordinanza n. 54/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore Generale n. 198 del 9 ottobre 2025, con quale l’AREACOM ha aggiudicato alla PFE s.p.a. il lotto 3 della gara per l’affidamento del servizio di pulizia in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pescara; - della nota del 9 ottobre 2025, con la quale l’AREACOM ha comunicato alla società ricorrente il provvedimento di aggiudicazione n. 198 del 9 ottobre 2025; - del verbale unico della Commissione giudicatrice, in relazione alla seduta pubblica virtuale dell’1 ottobre 2024, rubricata “punteggi tecnici e apertura offerte economiche”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento dei danni sia mediante reintegrazione in forma specifica, con subentro nell’esecuzione del servizio e nel contratto di appalto, ove stipulato, sia mediante ristoro per equivalente monetario, nella misura da quantificare in corso di causa; oltre che per l’annullamento della nota del 6 novembre 2025, con la quale l’AREACOM, in riscontro all’istanza di accesso presentata dalla Team Service s.c. a r.l. in data 10 ottobre 2025, ha differito al 21 novembre 2025 il termine per l’accesso agli atti di gara; e per la conseguente condanna dell’AREACOM all’ostensione della documentazione richiesta dalla Team Service s.c. a r.l. con l’istanza di accesso del 10 ottobre 2025, in particolare, della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche della PFE s.p.a. e degli altri operatori economici che la precedono in graduatoria nonché dei verbali di tutte le sedute, pubbliche e riservate, degli atti e documenti concernenti il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della PFE s.p.a., ivi compresi la richiesta di giustificativi formulata dall’AREACOM, le giustificazioni e i chiarimenti resi dalla PFE s.p.a.; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato dalla Team Service s.c. a r.l. in data 10 dicembre 2025, qualificato come istanza proposta ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo: - della comunicazione a mezzo piattaforma del 21 novembre 2025, con la quale l’AREACOM ha inoltrato alla società ricorrente “...il link per accedere all’area riservata dove è disponibile la documentazione richiesta, relativa alle offerte degli OO.EE. concorrenti...”, nella quale l’offerta tecnica della PFE s.p.a. è stata ostesa in forma oscurata ed è stata omessa l’ostensione della documentazione afferente al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della PFE s.p.a.; - della determinazione - di estremi e contenuto ignoti - mediante la quale l’AREACOM ha stabilito di ostendere l’offerta tecnica della controinteressata in forma oscurata e di non ostendere la documentazione afferente al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; e per la conseguente condanna dell’AREACOM all’ostensione, in versione integrale, dell’offerta tecnica della PFE s.p.a., richiesta con l’istanza di accesso del 10 ottobre 2025 e della documentazione afferente al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale e differimento dell'accesso agli atti della gara, con oscuramento di parti dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria e mancata ostensione della documentazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quarta classificata nel lotto 3 di una gara per il servizio di pulizia in favore di un'azienda sanitaria, collocata immediatamente dopo l'aggiudicataria individuata a seguito dello scorrimento della graduatoria, aveva chiesto l'accesso alla documentazione amministrativa, alle offerte tecniche ed economiche degli operatori precedenti in graduatoria, ai verbali e agli atti del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria. Dopo un iniziale differimento, l'amministrazione aveva consentito l'accesso parziale, oscurando l'offerta tecnica dell'aggiudicataria e omettendo la documentazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia. Con motivi aggiunti qualificati come istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., la ricorrente ha contestato tale ostensione parziale e ha chiesto l'accesso integrale. L'amministrazione ha difeso la correttezza dell'operato; l'aggiudicataria ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'istanza, per genericità e mancata dimostrazione della strumentalità dell'accesso rispetto alle esigenze difensive. La ricorrente ha rinunciato alla richiesta concernente la documentazione di un'altra concorrente, sicché il giudizio incidentale è rimasto limitato agli atti relativi all'aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto corretta la parziale ostensione dell'offerta tecnica, poiché l'amministrazione aveva motivatamente accordato prevalenza alla tutela degli aspetti riservati dell'offerta, indicati dal concorrente come afferenti al patrimonio informativo aziendale, tra cui il metodo brevettato di gestione dei servizi di pulizia e il relativo software. Il bilanciamento è stato giudicato proporzionato rispetto alle esigenze difensive della ricorrente, le cui censure nel giudizio principale riguardavano l'esecuzione anticipata delle prestazioni e il difetto assoluto di motivazione della verifica di anomalia riferita a un'altra offerta. Quanto alla documentazione del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, il Collegio ha ritenuto sufficiente l'ostensione del verbale unico di verifica della sospetta anomalia, richiamato per relationem nel provvedimento di aggiudicazione, in quanto contenente gli elementi necessari a comprendere il percorso motivazionale e il metodo valutativo seguito dal RUP. Le spese della fase incidentale sono state rinviate alla decisione sul merito.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina l'istanza di accesso proposta nel corso del giudizio; l'istanza è stata respinta perché l'accesso parziale già consentito era ritenuto sufficiente e legittimamente limitato a tutela delle informazioni riservate.
art. 3 del disciplinare di gara
Prevedeva il vincolo di aggiudicazione che ha determinato l'aggiudicazione del lotto 3 all'operatore individuato a seguito dello scorrimento della graduatoria.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'accesso difensivo all'offerta tecnica dell'aggiudicatario può essere limitato quando l'amministrazione abbia individuato e motivato specifici profili di segretezza commerciale o di patrimonio informativo aziendale, purché il bilanciamento con le esigenze di difesa sia proporzionato e coerente con le censure concretamente dedotte.
- La tutela del segreto tecnico e commerciale può prevalere sull'accesso integrale quando le informazioni richieste non risultino necessarie rispetto ai motivi di ricorso effettivamente proposti.
- Ai fini dell'accesso alla documentazione della verifica di anomalia, è sufficiente l'ostensione del verbale che, anche mediante motivazione per relationem nel provvedimento di aggiudicazione, contenga gli elementi necessari a comprendere il percorso motivazionale e il metodo di valutazione seguito dal responsabile del procedimento.
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