Cassazione Penale, Sentenza n. 05412/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale avverso la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il nucleo della questione verteva sul computo del termine decadenziale per la proposizione dell'appello: la Corte territoriale aveva depositato l'ordinanza il 4.4.2025 e comunicato alla Procura Generale lo stesso giorno (tramite SNT alle ore 19:15), mentre l'appello in formato cartaceo risultava depositato il 14.4.2025 alle ore 13:25, dopo l'orario di chiusura al pubblico fissato alle ore 12. Il Procuratore Generale sosteneva che, essendo la comunicazione pervenuta telematicamente fuori dall'orario d'ufficio, il dies a quo dovesse decorrere dalla prima apertura successiva (5.4.2025), rendendo tempestivo il deposito del 14.4.2025; il Tribunale aveva invece ritenuto il deposito tardivo e quindi inammissibile l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e l'ha rigettato. Ha affermato che, nel caso di specie, il termine decadenziale per il pubblico ministero decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito ricevuta il 4.4.2025 e scadeva il 14.4.2025 all'orario di chiusura della cancelleria. Poiché l'appello cartaceo è stato depositato il 14.4.2025 alle 13:25, oltre l'orario di chiusura (ore 12), il deposito era tardivo e l'appello inammissibile. La Corte ha precisato che le disposizioni degli articoli 172 commi 6, 6-bis e 6-ter c.p.p. riguardano i termini e gli orari di deposito per gli atti delle parti o per l'ufficio quando questo sia destinatario di un atto telematico che impone un'attività; il comma 6-ter fissa il dies a quo per l'ufficio giudiziario che deve provvedere dopo un deposito telematico effettuato fuori orario, ma non estende automaticamente tale meccanismo al calcolo del termine decadenziale della parte pubblica quando la comunicazione riguarda un provvedimento giudiziale. In aggiunta, la Corte ha ritenuto tardiva anche la memoria difensiva depositata il 5.1.2026 rispetto all'udienza fissata per il 7.1.2026.
Norme richiamate
Attribuisce al pubblico ministero, all'imputato e al difensore la facoltà di proporre appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari; fondamento del potere di impugnazione esercitato dal Procuratore Generale.
Disciplina l'avviso di deposito del provvedimento in cancelleria e la sua comunicazione/ notifica al pubblico ministero e agli aventi diritto all'impugnazione; qui usata per ricondurre la comunicazione ricevuta dalla Procura al termine decadenziale.
art. 153 comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce che la comunicazione del deposito al pubblico ministero avviene secondo disposizioni richiamate (art.148 e 64 disp. att.); conferma la possibilità di comunicazione con modalità telematiche.
art. 148 comma 1 e 64 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimenti alle modalità di comunicazione telematica (SNT) al pubblico ministero, utilizzati per ricostruire il momento in cui la Procura ha ricevuto l'avviso di deposito.
art. 585 comma 2 lett. a) cod. proc. pen.
Stabilisce che il termine per l'impugnazione decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso a seguito di camera di consiglio; qui applicato al computo del dies a quo per il pubblico ministero.
art. 172 commi 6, 6-bis, 6-ter cod. proc. pen.
Comma 6: il termine per depositi di parti si considera scaduto all'orario di chiusura al pubblico fissato dal regolamento; comma 6-bis: disciplina il deposito telematico degli atti delle parti (accettazione entro le 24 dell'ultimo giorno utile); comma 6-ter: fissa il dies a quo per l'ufficio giudiziario destinatario di un deposito telematico effettuato fuori orario (decorrenza dalla prima apertura successiva). La Corte ha precisato che queste disposizioni riguardano principalmente gli atti delle parti e l'attività dell'ufficio chiamato a provvedere, non estendendo al pubblico ministero, quale parte, il meccanismo del comma 6-ter per far decorrere il termine dalla prima apertura successiva.
art. 176 comma 3-ter cod. proc. pen.
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità del decorso dal deposito telematico; la Corte ha ritenuto il richiamo non idoneo a mutare il computo del termine per il pubblico ministero nel caso concreto.
art. 611 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per il deposito di memorie nei procedimenti trattati in camera di consiglio (termini ridotti); utilizzato per dichiarare tardiva la memoria difensiva depositata il 5.1.2026.
art. 309 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione iniziale in relazione ai termini per l'appello in materia di misure cautelari (connesso agli artt. 310 e 172).
Massime di principio
- Il termine decadenziale per il deposito di un atto di impugnazione da parte del pubblico ministero decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento e si estingue al termine di chiusura della cancelleria nel giorno di scadenza: se il deposito cartaceo avviene dopo l'orario di chiusura è tardivo.
- Le disposizioni di cui all'art.172 commi 6, 6-bis e 6-ter c.p.p. sono principalmente rivolte alla disciplina dei depositi degli atti delle parti e alla determinazione del dies a quo per l'ufficio giudiziario quando questo debba provvedere dopo un deposito telematico; non vanno interpretate automaticamente come estensibili a ogni computo dei termini delle parti senza valutare la natura dell'atto e la funzione dell'ufficio coinvolto.
- La comunicazione telematica di un provvedimento (SNT) è rilevante per fissare il momento in cui la parte riceve l'avviso, ma se la comunicazione avviene fuori orario il computo per la parte ricade sulle regole di chiusura al pubblico previste dal regolamento della cancelleria salvo casi espressi diversi nella norma.
- Per evitare rischi di decadenza è prudente che il pubblico ministero (o la parte) presenti impugnazioni o atti tempestivamente tenendo conto sia del momento effettivo di ricezione della comunicazione telematica sia dell'orario di chiusura della cancelleria nel giorno di scadenza; quando possibile, preferire il deposito telematico ove previsto e verificare le regole locali sull'orario di apertura/chiusura.
- La disciplina dei termini ridotti per memorie in camera di consiglio (art.611 e art.127) va rispettata strettamente: depositi effettuati anche pochi giorni prima dell'udienza possono risultare irrimediabilmente tardivi.
- In caso di dubbio sull'applicabilità dell'art.172 comma 6-ter al singolo evento (es. comunicazione telematica di un provvedimento), è opportuno chiedere chiarimenti o adottare il comportamento più conservativo (deposito tempestivo) e, se necessario, sollevare la questione per corretta interpretazione giurisprudenziale nelle sedi opportune.
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