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Sentenza

Sentenza del 04/12/2019 n. 2381 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

B.G. ha impugnato l'avviso di liquidazione limitatamente alle sanzioni, sostenendo che la sanzione prevista dall'art. 50 del D.Lgs. n. 346/1990 fosse applicabile solo in caso di omessa dichiarazione di successione e non di presentazione tardiva. La dichiarazione era stata presentata spontaneamente il 30 luglio 2014 mediante ravvedimento operoso, prima della notifica dell'avviso dell'Ufficio, avvenuta il 22 agosto 2014. L'Ufficio sosteneva invece che la presentazione oltre il termine di legge integrasse comunque l'omissione sanzionabile.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado favorevole a B.G. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, la presentazione tardiva della dichiarazione di successione non costituisce di per sé omissione sanzionabile ai sensi dell'art. 50, salvo che, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio intervenga prima della dichiarazione del contribuente. Poiché B.G. aveva presentato spontaneamente la dichiarazione prima dell'intervento dell'Ufficio, le sanzioni non erano dovute. L'Ufficio è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 31 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    La denuncia di successione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione, termine elevato a dodici mesi dal 1° gennaio 2007.

    La violazione del termine di presentazione non è automaticamente equiparata all'omissione sanzionabile, se il contribuente presenta comunque spontaneamente la dichiarazione prima dell'accertamento d'ufficio.

  • Art. 33, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    L'omissione della dichiarazione si configura quando, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio precede la dichiarazione del contribuente.

  • Art. 50 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

    Si limita a sanzionare l'omissione della denuncia.

    La norma sanziona l'omessa dichiarazione di successione, non la mera presentazione tardiva effettuata spontaneamente prima dell'accertamento dell'Ufficio.

  • Art. 52 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Riguarda esclusivamente il pagamento tardivo dell'imposta e non la tardiva presentazione della dichiarazione di successione.

  • Art. 37 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    È richiamato in relazione al termine per il pagamento dell'imposta, distinto dall'obbligo e dal termine di presentazione della dichiarazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 2, comma 1, lettera d)

    Ha modificato l'art. 50, con decorrenza dal 1° aprile 1998, limitando la sanzione all'omissione della dichiarazione.

Massime di principio

  • La presentazione tardiva di una dichiarazione non deve essere automaticamente considerata omessa: occorre verificare se il contribuente abbia presentato spontaneamente la dichiarazione prima dell'accertamento d'ufficio.
  • Quando la norma sanzionatoria distingue tra omissione e ritardo, l'omissione può configurarsi solo se l'Amministrazione interviene prima della dichiarazione del contribuente.
  • Il ravvedimento operoso e la presentazione spontanea prima della notifica dell'atto dell'Ufficio sono elementi rilevanti per escludere la qualificazione della condotta come omissione, ferma la possibile applicazione di altre conseguenze previste dalla legge.
  • Le sanzioni per tardivo pagamento dell'imposta sono distinte da quelle relative alla tardiva o omessa presentazione della dichiarazione e devono essere valutate sulla base della specifica norma applicabile.
  • L'interpretazione deve essere verificata in relazione alla disciplina vigente nel periodo interessato, poiché modifiche legislative successive possono incidere sui termini e sulle sanzioni.

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