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Ordinanza

Ordinanza n. 9576/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno in data 25.8.2022, notificato al ricorrente in data 31.1.2023, nonché tutti gli atti ad esso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi e relativi all'istanza del ricorrente volta alla concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202306649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Ministero dell'Interno di definizione negativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno emesso il 25 agosto 2022 e notificato il 31 gennaio 2023, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi relativi alla sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Prima della decisione sul merito, il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente, con atto depositato il 6 maggio 2026.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato l'interruzione automatica del processo, con decorrenza dalla data dell'udienza del 22 maggio 2026, nella quale il difensore ha reso la dichiarazione dell'evento, rilevando che il provvedimento giudiziale ha natura meramente dichiarativa. Ha richiamato la disciplina dell'interruzione e della prosecuzione o riassunzione del giudizio: il processo può proseguire mediante nuova istanza di fissazione dell'udienza da parte del soggetto nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo; in mancanza, deve essere riassunto dalla parte più diligente con atto notificato alle altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni dall'interruzione. Il TAR ha fissato una nuova udienza per il 23 ottobre 2026, anche al fine di verificare l'eventuale riassunzione, disponendo la comunicazione alle parti e l'oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    La morte della parte, dichiarata dal suo difensore, produce l’interruzione automatica del processo.

    Il decesso della parte determina automaticamente l'interruzione del processo e impone al giudice di dichiararla; la decorrenza è individuata nella data della dichiarazione dell'evento in udienza.

  • art. 80, comma 2, c.p.a.

    Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza; se, invece, non avviene la prosecuzione ai sensi del richiamato comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla interruzione del processo.

    La norma disciplina la prosecuzione mediante nuova istanza di fissazione dell'udienza e, in mancanza, la riassunzione entro novanta giorni dall'interruzione.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base per la verifica, alla nuova udienza, dell'intervenuta riassunzione del giudizio.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato, per effetto dell'art. 79, comma 2, c.p.a., quale disciplina generale dell'interruzione del processo per morte della parte.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La morte della parte, quando dichiarata dal difensore, determina automaticamente l'interruzione del processo amministrativo; il provvedimento del giudice che ne prende atto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva dell'interruzione.
  • L'interruzione del processo amministrativo decorre dalla data in cui il difensore rende la dichiarazione dell'evento interruttivo, anche se la relativa comunicazione non è stata notificata alla controparte.
  • Il processo amministrativo interrotto può proseguire mediante nuova istanza di fissazione dell'udienza presentata dalla parte nei cui confronti si è verificato l'evento; in mancanza, deve essere riassunto dalla parte più diligente mediante atto notificato alle altre parti entro novanta giorni dall'interruzione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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