Sentenza del 13/11/2019 n. 29383 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta di registro proporzionale del 3% su una delibera assembleare relativa a un finanziamento fruttifero soci. La ricorrente ha sostenuto, da un lato, che il finanziamento rientrasse nel campo di applicazione dell'IVA, sebbene esente, con conseguente applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro; dall'altro, che il verbale assembleare non costituisse autonomamente un atto negoziale contenente una prestazione patrimoniale imponibile in misura proporzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendo che il finanziamento fruttifero concesso da soggetti IVA costituisse una prestazione di servizi astrattamente soggetta all'IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, anche se esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1. Pertanto opera il principio di alternatività previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986: l'atto non è soggetto all'imposta di registro proporzionale, ma, ricorrendone i presupposti, alla registrazione in caso d'uso con imposta fissa. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2
Costituiscono prestazioni di servizi, se effettuati verso corrispettivo, anche i prestiti di danaro e di titoli non rappresentativi di merci.
Il finanziamento fruttifero costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, purché sia effettuato verso corrispettivo, come nel caso della previsione di interessi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1
Sono esenti dall'imposta le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti e le operazioni di finanziamento.
L'esenzione dall'IVA non esclude che l'operazione rientri astrattamente nel campo di applicazione dell'IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13
La base imponibile delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore.
La presenza di un corrispettivo, quale gli interessi del finanziamento, integra il presupposto oggettivo della prestazione di servizi e la relativa base imponibile IVA.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40
In applicazione del principio di alternatività, gli atti relativi a operazioni astrattamente soggette a IVA non scontano l'imposta di registro proporzionale, anche quando l'operazione sia esente da IVA.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2
Le scritture private non autenticate relative a operazioni soggette a IVA sono soggette a registrazione solo in caso d'uso.
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte seconda, art. 1, comma 1, lett. b)
Per gli atti relativi a operazioni soggette a IVA, registrati in caso d'uso, l'imposta di registro è applicata in misura fissa.
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, art. 9
La disposizione sull'imposta proporzionale per gli atti aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non si applica quando l'operazione è astrattamente soggetta a IVA e opera il principio di alternatività.
Cassazione civile, sentenza n. 24268 del 2015
Gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, all'IVA non debbono scontare l'imposta proporzionale di registro.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui l'assoggettamento astratto all'IVA è sufficiente a escludere l'imposta di registro proporzionale.
Massime di principio
- Un finanziamento fruttifero concesso da un soggetto passivo IVA rientra normalmente nel campo di applicazione dell'IVA, anche se beneficia dell'esenzione prevista per le operazioni di finanziamento.
- Ai fini dell'alternatività IVA-registro rileva l'assoggettamento astratto all'IVA, non il fatto che l'operazione sia concretamente esente.
- Per una scrittura privata non autenticata relativa a un finanziamento soggetto a IVA, l'imposta di registro è generalmente dovuta solo in caso d'uso e in misura fissa, non in misura proporzionale sull'importo finanziato.
- La qualificazione dell'operazione deve concentrarsi sul contenuto sostanziale del finanziamento e sulla presenza di un corrispettivo, come gli interessi, non soltanto sul fatto che essa sia formalizzata in un verbale assembleare.
- La disciplina può variare se il finanziamento è infruttifero, se il finanziatore non è un soggetto passivo IVA, se manca un'effettiva operazione finanziaria o se l'atto presenta ulteriori disposizioni negoziali autonome.
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