Ordinanza n. 7325/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1522/2024 pubbl. il 12/09/2024 RG n. 1364/2024 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, ritenuta competente in ragione della sede del Tribunale di Frosinone che ha emesso la sentenza da eseguire. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto dinanzi alla sede competente nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese di lite è stata rimessa al giudice competente.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1522/2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Ha inoltre considerato l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e le sezioni staccate, concludendo che la controversia rientra nella competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
Per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato e ad altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la pronuncia.
art. 47 c.p.a.
La disposizione è richiamata per individuare la ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR Lazio e la sezione staccata di Latina.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La disposizione disciplina i termini per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.
- Quando la competenza per l'ottemperanza è attribuita a una sezione staccata del TAR, la sede centrale dello stesso TAR deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l'affare alla sezione competente, trattandosi di competenza territoriale inderogabile.
- La riassunzione del giudizio davanti al giudice competente deve avvenire nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; la regolazione delle spese spetta al giudice davanti al quale il giudizio è riassunto.
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