Ordinanza n. 65/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5737 del 22 ottobre 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che ha respinto la domanda di sospensione degli atti relativi al mancato superamento della prova orale del concorso per 180 posti nella carriera prefettizia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L’appello cautelare è stato proposto contro il mancato superamento della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 180 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. La candidata ha contestato, in particolare, la predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale, la sufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico e la legittimità dell’accorpamento delle materie della prova orale in cinque macro-gruppi, alla luce dell’art. 12, commi 3 e 5, e dell’art. 10, comma 1, del bando, nonché dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994. Il TAR aveva ritenuto i criteri predeterminati dalla Commissione sufficientemente congrui, chiari e precisi e aveva escluso che le norme applicabili vietassero l’accorpamento delle materie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. Ha ritenuto che le questioni sulla predeterminazione dei criteri, sull’idoneità del voto numerico a motivare il giudizio e sulla legittimità dell’accorpamento delle materie richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare e debbano essere esaminate nella sede di merito. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora necessario per disporre in via interinale la rinnovazione della prova orale. In considerazione del pregiudizio prospettato e del bilanciamento complessivo degli interessi, ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulle censure sostanziali. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nell’ambito della tutela cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando la controversia richiede una definizione rapida, senza disporre necessariamente la misura cautelare sostanziale richiesta.
art. 12 d.P.R. n. 487/1994
È richiamato con riguardo alla disciplina delle prove orali dei concorsi e alla questione della legittimità dell’accorpamento delle materie in macro-gruppi.
art. 12, commi 3 e 5, del bando di concorso
È richiamato per valutare la conformità dell’accorpamento delle materie della prova orale e dei relativi criteri di valutazione alle prescrizioni della lex specialis.
art. 10, comma 1, del bando di concorso
È richiamato, sul piano sistematico, nell’esame della disciplina concorsuale rilevante per la prova orale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, le questioni sulla legittimità dei criteri di valutazione di una prova concorsuale, sulla sufficienza del voto numerico e sull’interpretazione della lex specialis possono essere riservate al giudizio di merito quando richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria dell’appello cautelare.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito non comporta l’accertamento della fondatezza delle censure né impone la rinnovazione interinale della prova concorsuale.
- In assenza di un periculum in mora idoneo a giustificare la rinnovazione immediata della prova, il giudice cautelare può accordare una tutela acceleratoria disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
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