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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20293/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un ex lettore di madrelingua straniera dell'università, poi inquadrato come collaboratore esperto linguistico. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento, per il periodo successivo al 1° novembre 1994, del diritto alla retribuzione parametrata a quella del ricercatore confermato a tempo definito, con calcolo proporzionato alle 500 ore annue e con decorrenza dalla prima assunzione. In appello, la corte territoriale ha invece ritenuto applicabile il meccanismo previsto dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240/2010, cioè il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore a tempo definito solo come parametro per la quantificazione iniziale e, dalla data di instaurazione del nuovo rapporto di collaboratore esperto linguistico, la conservazione di un assegno ad personam pari alla differenza tra la retribuzione determinata secondo il d.l. n. 2/2004 e quella collettiva di comparto. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello denunciando la violazione dell'art. 36 Cost., dei principi di diritto dell'Unione europea affermati dalla Corte di giustizia nelle cause C-212/99 e C-276/08, nonché della l. n. 63/2004 come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Sosteneva che la retribuzione adeguata dovesse essere quella riconosciuta dalla normativa e dalla giurisprudenza antecedente, con continuità dell'aggancio al trattamento del ricercatore confermato a tempo definito per l'intero rapporto, richiamando anche precedenti ordinanze della Cassazione e interventi normativi successivi invocati come favorevoli alla propria tesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che la sentenza impugnata era conforme all'orientamento consolidato secondo cui, per gli ex lettori di madrelingua straniera poi divenuti collaboratori esperti linguistici, la disciplina del d.l. n. 2/2004, come interpretata autenticamente dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240/2010, consente il riconoscimento della retribuzione parametrata al ricercatore confermato a tempo definito solo nei limiti indicati dalla legge, mentre dalla stipulazione del nuovo contratto la differenza rispetto alla contrattazione collettiva resta dovuta a titolo di assegno ad personam. Ha escluso che le successive leggi e i decreti ministeriali richiamati dal ricorrente introducessero un parametro diverso di ricostruzione della carriera o consentissero di mantenere l'aggancio pieno alla retribuzione del ricercatore confermato oltre i limiti fissati dalla normativa interpretata autenticamente. Ha quindi confermato la condanna dell'università al pagamento delle differenze retributive quantificate dalla corte territoriale, con spese a carico del ricorrente e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di adeguatezza della retribuzione, ma la Corte non lo ritiene idoneo a sovvertire il regime speciale dettato dal d.l. n. 2/2004 e dalla sua interpretazione autentica.

  • art. 28 d.P.R. n. 382/1980

    Costituiva la disciplina dei contratti di lettorato di madrelingua straniera, poi rilevante per la ricostruzione del rapporto antecedente alla nuova regolazione.

  • d.l. n. 2/2004, conv. in l. n. 63/2004

    È la base normativa che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia, riconosce agli ex lettori il trattamento economico parametrato al ricercatore confermato a tempo definito secondo un criterio proporzionale alle ore effettivamente svolte.

  • art. 26, comma 3, l. n. 240/2010

    "3. L’art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che..."

    La norma di interpretazione autentica delimita l'ambito del trattamento migliorativo: l'aggancio al ricercatore vale dalla prima assunzione come lettore sino alla instaurazione del nuovo rapporto come collaboratore esperto linguistico; da tale momento opera solo la differenza retributiva conservata come assegno ad personam, senza mantenimento dell'aggancio alle dinamiche dei ricercatori.

  • art. 11 l. n. 167/2017

    È letto come disposizione di finanziamento e di composizione del contenzioso mediante contrattazione integrativa, ma non come norma che abroghi o sostituisca il criterio di calcolo fissato dal d.l. n. 2/2004 e dalla legge di interpretazione autentica.

  • art. 1, comma 305, l. n. 234/2021

    Viene menzionato come modifica della disciplina sul superamento del contenzioso, senza introdurre un diverso parametro retributivo rispetto a quello già previsto dalla normativa precedente.

  • d.i. 16 agosto 2019, n. 765

    Richiamato per lo schema tipo di contratto integrativo di sede, ma considerato coerente con il richiamo alla disciplina interpretata autenticamente e non idoneo a fondare un criterio retributivo diverso.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Per gli ex lettori di madrelingua straniera poi assunti come collaboratori esperti linguistici, il trattamento economico va ricostruito secondo il meccanismo speciale stabilito dal d.l. n. 2/2004 e dalla legge di interpretazione autentica, che prevale sulla pretesa di un aggancio permanente alle dinamiche retributive dei ricercatori confermati.
  • L'adeguamento alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito opera in via parametrica e proporzionale alle ore effettivamente svolte fino alla instaurazione del nuovo rapporto; da quel momento, la differenza retributiva residua resta solo come assegno ad personam e non come piena equiparazione dinamica.
  • Le successive norme di finanziamento o di regolazione del contenzioso non introducono, di per sé, un diverso criterio sostanziale di ricostruzione della carriera se non abrogano espressamente la disciplina interpretata autenticamente già vigente.
  • I precedenti di legittimità che abbiano confermato decisioni favorevoli agli ex lettori possono riguardare profili diversi o non devoluti, e non impediscono l'applicazione del criterio legale di calcolo quando la questione sia espressamente posta nel giudizio.
  • L'azione fondata sulla disciplina speciale introdotta in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia è distinta dalla pretesa generale di adeguamento retributivo ex art. 36 Cost., e la quantificazione del dovuto va effettuata entro i limiti fissati dalla norma speciale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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