Cassazione Penale, Sentenza n. 9043/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato, come documentato con certificato allegato. Il pubblico ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha deciso l'annullamento per estinzione del reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna per tentata estorsione ai danni di Giovanni Lombardi (minacce per ottenere prima 42.000 euro e poi 8.000 euro per lavoro di badante), deducendo: 1) vizio di qualificazione giuridica perché la condotta sarebbe da inquadrare nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (illecito non procedibile senza querela); 2) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), perché la pena inflitta in appello sarebbe peggiorativa rispetto al primo grado considerato che vi erano assoluzioni per altri capi
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
La trattazione del procedimento è avvenuta in forma di contraddittorio scritto, conforme alla previsione normativa di carattere emergenziale indicata.
art. 393 cod. pen.
violazione di legge (art. 393 cod. pen.)
Il ricorrente sostiene che la condotta sia stata erroneamente qualificata come estorsione e che invece rientrerebbe nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; quindi invoca la diversa applicazione della norma rispetto alla fattispecie concreta.
art. 597 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, ossia che in appello non si sarebbe dovuta infliggere una pena più grave rispetto al primo grado considerata la posizione processuale iniziale e le assoluzioni per altri capi.
Estinzione del reato per morte dell'imputato
La Corte ha ritenuto che la morte dell'imputato estingue il reato e, di conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata; la sopravvenienza di tale fatto estintivo rende privo di oggetto il giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: il giudizio di cassazione si estingue per sopravvenuta mancanza di oggetto.
- Se si contesta la qualificazione giuridica della condotta (es. estorsione vs esercizio arbitrario di un diritto), il ricorrente deve dimostrare che la pretesa era fondata e priva dell'elemento intimidatorio caratteristico dell'estorsione.
- Il divieto di reformatio in peius vieta, salvo eccezioni, che l'appello determini una posizione peggiorativa per l'imputato rispetto al primo grado; nelle impugnazioni occorre valutare l'effetto delle assoluzioni sulle conseguenze sanzionatorie.
- La Corte di cassazione può comunque pronunciarsi su fatti sopravvenuti (come la morte) anche quando la pubblica accusa chieda l'inammissibilità; tali fatti estintivi assorbono le questioni di merito.
- In situazioni analoghe è importante produrre tempestivamente e documentare fatti estintivi (es. certificati di morte) perché incidono direttamente sulla procedura d'impugnazione e sull'eventuale prosecuzione del processo.
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