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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11249 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo principalmente che il concessionario avesse prodotto tardivamente i documenti relativi alle notifiche delle cartelle di pagamento e all’iscrizione ipotecaria. In particolare, alcuni documenti erano stati depositati tardivamente in primo grado e altra documentazione, relativa a una cartella di importo pari a 215.522,22 euro, era stata prodotta in appello soltanto cinque giorni liberi prima dell’udienza. La ricorrente ha dedotto la violazione delle norme del processo tributario sulle preclusioni e sui termini per il deposito documentale, nonché degli articoli 24 e 111 della Costituzione. La CTR aveva invece ritenuto che la tardiva costituzione del concessionario non impedisse la produzione dei documenti e che l’articolo 58 del D.Lgs. n. 546/1992 consentisse la produzione documentale anche in appello senza le limitazioni applicate dalla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR. Ha chiarito che, sebbene la tardiva costituzione del concessionario non comporti automaticamente la perdita di ogni facoltà difensiva, la produzione dei documenti deve comunque rispettare le preclusioni e i termini previsti dal rito tributario. Ai sensi degli articoli 58, comma 2, e 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, i documenti nuovi prodotti in appello devono essere depositati, a pena di decadenza, entro venti giorni liberi prima dell’udienza. La CTR aveva quindi erroneamente ritenuto che la tardiva costituzione in primo grado non producesse alcuna preclusione e che l’articolo 58 consentisse una libertà assoluta di produzione documentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a un’altra sezione della CTR della Campania, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e provvedere anche sulle spese di tutti i gradi di giudizio. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1

    La produzione dei documenti nel processo tributario è soggetta a termini processuali e a preclusioni; il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla possibilità di utilizzare tardivamente la documentazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    i documenti "nuovi" possano esser prodotti in grado d'appello a pena di decadenza fino a venti giorni liberi prima dell'udienza

    La possibilità di produrre documenti nuovi in appello non è illimitata: il deposito deve avvenire entro venti giorni liberi prima dell’udienza, altrimenti il documento è inutilizzabile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61

    La disciplina prevista per il giudizio di appello si applica anche al processo tributario in grado di rinvio, secondo il richiamo operato dalla Corte.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50

    La CTR aveva esaminato la questione della necessità dell’avviso previsto dalla norma prima dell’esecuzione forzata, ma tale aspetto non è stato deciso dalla Cassazione perché assorbito dall’accoglimento del motivo processuale.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    La CTR aveva ritenuto che l’iscrizione ipotecaria potesse essere eseguita dopo il decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella senza necessità dell’avviso previsto dall’articolo 50; anche questa questione è rimasta assorbita dal rinvio.

  • Costituzione, art. 24

    La norma tutela il diritto di difesa, che deve essere esercitato secondo le regole e i termini del processo; la decisione si fonda soprattutto sulla necessità di garantire il contraddittorio mediante il rispetto delle preclusioni.

  • Costituzione, art. 111

    Il principio del giusto processo richiede il rispetto delle regole processuali e dei tempi di produzione documentale, così da assicurare parità delle parti e possibilità effettiva di replica.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la tardiva costituzione di una parte non comporta automaticamente l’inutilizzabilità di ogni difesa, ma gli atti e i documenti devono comunque rispettare i termini e le preclusioni stabiliti dalla legge.
  • La produzione di documenti nuovi in appello è ammessa solo entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza; il deposito successivo può comportare la decadenza e l’inutilizzabilità del documento.
  • Il giudice non può interpretare la facoltà di produzione documentale in appello come una libertà assoluta: l’articolo 58 del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere applicato insieme all’articolo 32 dello stesso decreto.
  • Quando l’amministrazione o il concessionario fonda la propria pretesa sulla regolare notifica di cartelle o atti presupposti, la documentazione probatoria deve essere prodotta tempestivamente e nel rispetto delle regole del rito.
  • La cassazione della sentenza per un vizio processuale non determina necessariamente la vittoria definitiva del contribuente sul merito: normalmente comporta il rinvio al giudice competente, che dovrà riesaminare la controversia senza utilizzare i documenti tardivi e decidere nuovamente.

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