Cassazione Penale, Sentenza n. 32390/2024 del 09/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Catanzaro del 4/1/2024, con due motivi volti a censurare violazioni di legge e vizi di motivazione relativi alla valutazione del quadro indiziario e alle esigenze cautelari. Il ricorso prendeva le mosse dallordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare per i reati di detenzione di arma clandestina (art. 23 L.110/1975), ricettazione (art. 648 c.p.) e detenzione ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/1990). Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, aveva annullato la misura limitatamente al reato di ricettazione, riqualificato il reato in materia di armi ai sensi degli artt. 2 e 7 L.985/1967 e confermato il resto della custodia.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per effetto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, richiamando lart. 616 c.p.p. e il principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale n. 186 del 2000 in tema di possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione. Infine è stato disposto l'inoltro degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 23)
Norma che punisce il possesso e la detenzione di armi clandestine; nel provvedimento di merito è stata applicata per la contestazione originaria e successivamente riqualificata dal Tribunale di Catanzaro alla luce degli artt. 2 e 7 della L. 985/1967
Codice penale (art. 648)
Articolo che disciplina il reato di ricettazione; il giudice del riesame ha annullato la custodia cautelare con riferimento a questo capo
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; contestata nel provvedimento cautelare confermato in gran parte dal Tribunale di Catanzaro
Legge 13 giugno 1967, n. 585 (artt. 2 e 7)
Norme richiamate dal Tribunale di Catanzaro per la riqualificazione del reato in materia di armi
Codice di procedura penale (art. 309)
Prevede la facoltà di proporre istanza di riesame avverso misure cautelari; con riferimento alla vicenda, il ricorrente aveva chiesto il riesame al Tribunale di Catanzaro
Codice di procedura penale (art. 591, comma 1, lett. d)
Prevede che il ricorso sia inammissibile se il ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso stesso; la Corte l'ha applicato per dichiarare linammissibilità
Codice di procedura penale (art. 616)
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende quando non sia possibile escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione; utilizzato per condannare il ricorrente a pagare le spese e 500 euro
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale (art. 94, comma 1-ter)
Prevede adempimenti della cancelleria in seguito alla decisione; la Corte ha ordinato linvio per gli adempimenti consequenziali
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Principio richiamato per legittimare la valutazione di possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione e giustificare la condanna alla somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; la rinuncia deve essere effettiva e manifestata dopo la proposizione del ricorso
- La rinuncia non evita automaticamente responsabilità economiche: il giudice può condannare il rinunciante alle spese e comminare somme alla Cassa delle ammende se non è possibile escludere colpa nella proposizione dell'impugnazione (art. 616 c.p.p. e principio Corte Cost. n. 186/2000)
- La decisione di inammissibilità per rinuncia non incide sulle valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito, che restano efficaci rispetto alla posizione cautelare e alle eventuali riqualificazioni operate
- In situazioni simili è consigliabile valutare attentamente la rinuncia formale dopo aver considerato gli effetti economici e procedurali, anche concordando con il difensore l'opportunità della rinuncia
- Quando un ricorso impugna questioni di motivazione o di esigenze cautelari, la rinuncia può interrompere laltrimenti possibile esame della Corte di Cassazione, lasciando senza esame le questioni sostanziali
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