Parere n. 101/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Denise Disca, per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS- del -OMISSIS- adottata dal Sindaco del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, con la quale gli è stato ingiunto di rimuovere e smaltire i rifiuti speciali pericolosi e non, in parte combusti, depositati all’interno di un terreno agricolo ubicato in contrada -OMISSIS- del predetto Comune, censito al catasto al foglio -OMISSIS-, particelle -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento dell’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, anche combusti, abbandonati su un terreno agricolo
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Vittoria, richiamando gli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. Ha dedotto: la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di istruttoria e l’inesistenza dei presupposti di legge, per mancato accertamento in contraddittorio della responsabilità personale nell’abbandono dei rifiuti; il difetto di motivazione, per essere stata sostanzialmente imputata una responsabilità oggettiva al proprietario o possessore dell’area. Il ricorrente era stato aggiudicatario del terreno il 20 febbraio 2023, immesso nel possesso il 7 agosto 2023 e divenuto proprietario soltanto nel febbraio 2024. L’incendio dei rifiuti era stato accertato il 15 settembre 2023, mentre l’ordinanza era stata adottata il 7 dicembre 2023.
Il parere
Il parere ritiene il ricorso ricevibile e ammissibile, escludendo che l’esecuzione almeno parziale dell’ordinanza abbia determinato acquiescenza, poiché il comportamento del privato era volto a ridurre il pregiudizio derivante dall’inerzia e non costituiva una manifestazione chiara e inequivoca di rinuncia all’impugnazione. Nel merito, il Consiglio qualifica l’ordinanza come provvedimento riconducibile all’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, norma speciale in materia di abbandono di rifiuti, e rileva l’incompatibilità, in linea di principio, tra tale disciplina tipica e il ricorso ai poteri contingibili e urgenti degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, salvo situazioni di assoluta urgenza puntualmente motivate. Sono ritenute fondate tutte le censure: l’ordinanza avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento; il Comune non ha svolto un accertamento in contraddittorio né dimostrato la responsabilità del ricorrente; la motivazione non evidenzia dolo o colpa, ma finisce per porre a suo carico una responsabilità oggettiva. Il ricorso è pertanto accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Osservazioni
Ammissibilità e acquiescenza
L’esecuzione almeno parziale dell’ordinanza non integra acquiescenza quando non esprime una volontà chiara e definitiva incompatibile con l’impugnazione, ma costituisce una condotta difensiva diretta a limitare il pregiudizio derivante dall’inerzia.
Natura dell’ordinanza e rapporto tra artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 e art. 192 d.lgs. n. 152/2006
Le ordinanze di rimozione dei rifiuti adottate ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono provvedimenti tipici e non hanno, di regola, natura contingibile e urgente. Il ricorso agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 è ammissibile solo in presenza di una situazione di assoluta urgenza non fronteggiabile con il procedimento ordinario, da motivare puntualmente. Nel caso concreto tale presupposto non è stato dimostrato.
Comunicazione di avvio del procedimento
L’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo che vi sia stata una complessa e specifica interlocuzione con il Comune. La comunicazione è necessaria per consentire al destinatario di dimostrare la propria estraneità e partecipare all’accertamento delle responsabilità; non opera, in tale materia, il temperamento previsto dall’art. 21-octies della l. n. 241/1990 rispetto all’art. 7 della medesima legge.
Istruttoria e accertamento della responsabilità
L’Amministrazione deve svolgere un accertamento in contraddittorio con l’interessato prima di imporre l’obbligo di rimozione. Nel caso concreto non risultano una preventiva diffida o altro atto equipollente, né un’autonoma verifica comunale ulteriore rispetto all’originario accertamento della Polizia provinciale.
Responsabilità del proprietario o possessore dell’area
Il proprietario o il soggetto che dispone dell’area non può essere gravato di una responsabilità oggettiva fondata su un generico obbligo di vigilanza. L’obbligo di rimozione presuppone la dimostrazione di dolo o colpa, anche eventualmente ravvisabile in una negligente inerzia rispetto a obblighi di ripristino o prevenzione, dimostrazione mancata nel caso concreto.
Norme richiamate
artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000
Attribuiscono poteri sindacali contingibili e urgenti, di contenuto atipico e residuale, esercitabili per fronteggiare situazioni eccezionali di pericolo attuale e imminente non gestibili con gli strumenti ordinari, salvo l’esistenza di poteri tipici di settore.
art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Disciplina in modo tipico l’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e richiede l’accertamento della responsabilità del soggetto destinatario, a titolo di dolo o colpa, nel rispetto del contraddittorio procedimentale.
art. 7 l. n. 241/1990
Prevede la comunicazione di avvio del procedimento; in materia di ordinanze ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 essa costituisce un adempimento indispensabile.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Il temperamento alla necessità della partecipazione procedimentale previsto dalla disposizione non è applicabile, secondo il parere, alla comunicazione di avvio del procedimento per l’ordinanza di rimozione dei rifiuti.
d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio nel cui ambito è stato reso il parere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- L’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati prevista dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 costituisce lo strumento tipico di settore e non ha natura contingibile e urgente; il ricorso ai poteri extra ordinem degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 è consentito soltanto in presenza di una situazione di assoluta urgenza non fronteggiabile con il procedimento ordinario, da motivare puntualmente.
- Prima dell’adozione dell’ordinanza ex art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 l’Amministrazione deve comunicare l’avvio del procedimento e instaurare un effettivo contraddittorio con i potenziali destinatari, salvo una pregressa interlocuzione complessa e specifica idonea a realizzare le medesime garanzie partecipative.
- L’obbligo di rimozione dei rifiuti non può essere imposto al proprietario o al possessore dell’area sulla base della sola disponibilità del bene o di un generico obbligo di vigilanza: è necessaria la prova di un comportamento doloso o colposo causalmente collegato all’abbandono, eventualmente consistente anche in una negligente inerzia rispetto a obblighi di ripristino o prevenzione.
- L’esecuzione, anche parziale, di un provvedimento amministrativo non determina acquiescenza se è compiuta per limitare il pregiudizio derivante dall’inerzia e non esprime una volontà chiara, definitiva e incompatibile con la successiva impugnazione.
Ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati su terreno agricolo
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva e nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ha esaminato l’impugnazione proposta dal privato contro un’ordinanza del Sindaco di Vittoria che gli ingiungeva di rimuovere e smaltire rifiuti speciali pericolosi e non, in parte combusti, depositati incontrollatamente su un terreno agricolo.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente era risultato aggiudicatario del terreno nell’ambito di una procedura esecutiva ed era stato immesso nel possesso anticipato il 7 agosto 2023. Il 15 settembre 2023 la Polizia provinciale aveva accertato un incendio sviluppatosi all’interno dell’area, interessata dalla presenza di diverse tipologie di rifiuti speciali. Su richiesta della Polizia provinciale, il Sindaco aveva adottato il 7 dicembre 2023 l’ordinanza impugnata, notificata il 13 dicembre 2023.
Il ricorso è stato presentato l’11 aprile 2024, entro il termine di 120 giorni. Il ricorrente è divenuto proprietario del terreno soltanto nel febbraio 2024, in epoca successiva all’adozione dell’ordinanza.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
- il difetto di istruttoria e l’assenza dei presupposti di legge, per mancato accertamento in contraddittorio della responsabilità personale;
- il difetto di motivazione, poiché l’ordinanza avrebbe configurato una responsabilità oggettiva del proprietario o possessore dell’area.
Ammissibilità e assenza di acquiescenza
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso ricevibile e immune da cause di inammissibilità. Sebbene il ricorrente avesse dato almeno parziale esecuzione all’ordinanza, presentando il formulario relativo alla rimozione dei rifiuti in plastica e procedendo alla bonifica del terreno, tale comportamento non è stato qualificato come acquiescenza.
L’acquiescenza richiede infatti una condotta chiara e inequivoca, espressiva di una volontà certa e definitiva incompatibile con la contestazione dell’atto. Non vi rientra la condotta posta in essere dal privato per ridurre il pregiudizio derivante dall’eventuale inerzia, poiché essa può coesistere con la volontà di impugnare il provvedimento.
Natura del potere esercitato dal Sindaco
L’ordinanza richiamava contemporaneamente gli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.
Il parere distingue i due strumenti. Le ordinanze contingibili e urgenti degli artt. 50 e 54 del TUEL hanno contenuto atipico e residuale e possono essere adottate soltanto per fronteggiare situazioni eccezionali di pericolo attuale e imminente, non gestibili con gli ordinari strumenti amministrativi. L’art. 192, comma 3, del Codice dell’ambiente, invece, disciplina specificamente l’abbandono incontrollato di rifiuti e mette a disposizione dell’Amministrazione un potere tipico.
Di conseguenza, l’uso del potere contingibile e urgente in luogo dello strumento previsto dall’art. 192 può determinare uno sviamento dalla causa tipica. Il Sindaco deve utilizzare il procedimento ordinario previsto dal Codice dell’ambiente, salvo che ricorra una situazione di assoluta urgenza non fronteggiabile nei tempi e con le modalità ordinarie. Tale situazione deve essere illustrata nella motivazione in modo puntuale ed esaustivo.
Nel caso esaminato, l’urgenza non risultava dimostrata. L’ordinanza era stata adottata quasi tre mesi dopo l’incendio e l’istruttoria comunale si era limitata a recepire l’accertamento della Polizia provinciale, senza autonome verifiche sull’eventuale necessità di ricorrere al potere extra ordinem.
Partecipazione procedimentale
Il primo motivo è stato ritenuto fondato. L’ordinanza ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, perché l’apporto del destinatario è essenziale, soprattutto per accertare l’effettiva responsabilità nell’abbandono o nel deposito incontrollato dei rifiuti.
La comunicazione consente al privato di fornire elementi sulla propria estraneità ai fatti e di instaurare un effettivo contraddittorio con l’Amministrazione. Essa può essere omessa solo quando vi sia stata una complessa e specifica interlocuzione con il Comune idonea a realizzare in concreto le medesime garanzie.
Il parere precisa inoltre che, in questa materia, non è applicabile il temperamento previsto dall’art. 21-octies della l. n. 241/1990 rispetto all’obbligo generale di comunicazione di avvio stabilito dall’art. 7 della stessa legge.
Istruttoria e responsabilità personale
Anche il secondo motivo è stato accolto. Dagli atti non risultava alcun accertamento in contraddittorio con il ricorrente, né una preventiva diffida o altro atto equipollente. L’assenza di interlocuzione assumeva particolare rilievo perché il ricorrente non aveva presenziato all’accertamento del 15 settembre 2023 ed era stato immesso nel possesso del terreno soltanto poche settimane prima.
L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare in concreto la condotta del destinatario e il suo eventuale collegamento con l’abbandono dei rifiuti, anziché limitarsi alle risultanze dell’accertamento originario.
Divieto di responsabilità oggettiva
È stata ritenuta fondata anche la censura relativa alla motivazione. La responsabilità del proprietario o del soggetto che dispone dell’area non può essere desunta dalla sola proprietà o disponibilità del bene, né da un generico obbligo di vigilanza.
È invece necessaria la dimostrazione di dolo o colpa. La colpa può eventualmente consistere in una negligente inerzia rispetto a obblighi di ripristino dell’ambiente o di prevenzione di ulteriori danni, ma deve essere specificamente accertata e motivata. Nel caso concreto tale dimostrazione non era stata fornita.
Esito
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere per l’accoglimento del ricorso, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
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