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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16822/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento di oltre 1,1 milioni di euro nei confronti del garante di una fideiussione rilasciata nel 2002 a tutela delle obbligazioni di una società finanziata. In primo grado l’opposizione del garante era stata accolta perché il Tribunale aveva ritenuto estinta la fideiussione ex art. 1956 c.c. La Corte d’appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo valida ed efficace la garanzia, rigettando l’opposizione e condannando il garante al pagamento. Nel ricorso per cassazione il garante articolava cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1956, 1375 e 1176 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente trasferito sul fideiussore l’onere di monitorare la situazione economica della società garantita, valorizzando la sua qualità di socio di minoranza e negando la necessità che la banca richiedesse la preventiva autorizzazione per ulteriori affidamenti; 2) violazione degli artt. 1956, 1176, 2697, 115 e 116 c.p.c., assumendo che l’onere di provare la consapevolezza del peggioramento spettasse alla banca e che dai bilanci sociali emergesse già ictu oculi la crisi della debitrice; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non aver considerato bilanci e perdite pregresse che avrebbero mostrato un progressivo deterioramento della situazione economica; 4) violazione degli artt. 342, 343, 345, 346 c.p.c. e 1418, 1419, 1421 c.c., deducendo la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI censurato da Banca d’Italia, con conseguente nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e tardività erroneamente dichiarata dall’appello; 5) violazione degli artt. 1283 c.c., 120 TUB e L. 147/2013, contestando la capitalizzazione trimestrale degli interessi, specie per il periodo successivo al 1 gennaio 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero in sostanza a sollecitare un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice d’appello, che aveva escluso la ricorrenza dei presupposti dell’art. 1956 c.c. valorizzando: la qualità di socio del garante e le sue ordinarie prerogative informative; l’assenza di prova della consapevolezza della banca di un sensibile peggioramento della situazione economica del debitore principale; la mancanza di segnali evidenti di crisi nei bilanci conosciuti al momento degli affidamenti; l’irrilevanza dei bilanci successivi, non ancora conoscibili, e dei dati anteriori al 2009. Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva correttamente richiamato il contrasto poi risolto dalle Sezioni Unite sulla sorte delle fideiussioni conformi allo schema ABI, e aveva comunque spiegato che non era scontato che l’eventuale nullità di singole clausole comportasse la nullità dell’intera garanzia, oltre al fatto che la questione era stata introdotta tardivamente e senza specifica contestazione dei fatti costitutivi. Sul quinto motivo, la Corte ha reputato corretta la motivazione d’appello secondo cui la disciplina sull’anatocismo introdotta dal 2014 era intervenuta quando i rapporti bancari erano già definiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente; nessuna statuizione sulle spese è stata resa a favore della banca intimata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore per concessione di nuovo credito al debitore principale presuppone la prova che la banca, senza autorizzazione del garante, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole del peggioramento della sua situazione economica in misura tale da far temere l’insolvenza; la mera qualità di socio del garante può escludere la violazione quando la conoscenza delle difficoltà sia comune o presumibile.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell’operato della banca, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato quale dovere di diligenza della banca nella concessione del credito, ma non ravvisato come violato alla luce degli accertamenti di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti della liberazione ex art. 1956 c.c. resta a carico del fideiussore.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di disponibilità della prova, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso un vizio di violazione dei criteri legali di valutazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non sussiste quando la sentenza impugnata abbia effettivamente preso in considerazione i fatti decisivi e abbia motivato in modo coerente sulle risultanze probatorie.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità antitrust e alla tempestività delle eccezioni in appello.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato come norma sulle impugnazioni incidentali, senza autonomo rilievo decisorio.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della tardività delle eccezioni introdotte in appello.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle eccezioni non riproposte.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità della fideiussione o di sue clausole per contrasto con norme imperative.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità, ove sussistente, colpisce le singole clausole anticoncorrenziali, salvo diversa volontà delle parti, non automaticamente l’intero contratto.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per il rilievo officioso della nullità.

  • art. 1957 c.c.

    La clausola di deroga al termine semestrale è stata trattata nel contesto delle fideiussioni ABI e della loro eventuale nullità parziale.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato per contestare la capitalizzazione degli interessi.

  • art. 120 TUB

    La modifica sull’anatocismo è operativa dal 1 gennaio 2014, ma non incide sui rapporti bancari già definiti.

  • L. 21.12.2013, n. 147, art. 1, comma 629

    Richiamata come fonte della modifica normativa sull’anatocismo decorrente dal 1 gennaio 2014.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., il garante deve provare che, dopo la prestazione della garanzia, il creditore abbia concesso nuovo credito al debitore principale senza autorizzazione del fideiussore pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del debitore in misura tale da rendere plausibile il rischio di insolvenza.
  • La mera esistenza di difficoltà economiche del debitore principale, desumibili da bilanci non allarmanti o da dati non immediatamente sintomatici di crisi, non basta di per sé a integrare i presupposti dell’art. 1956 c.c.; occorre una consapevolezza qualificata del creditore e un peggioramento sensibile e rilevante.
  • Quando il fideiussore riveste anche la qualità di socio della società garantita e dispone delle ordinarie prerogative informative connesse a tale qualità, può escludersi che la banca abbia violato i doveri di correttezza e buona fede per non avere richiesto una preventiva autorizzazione, se la conoscenza della situazione della società era comune o comunque ragionevolmente conoscibile dal garante.
  • La deduzione di un vizio di omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile se la sentenza di merito ha effettivamente considerato i dati probatori rilevanti e il ricorrente mira soltanto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
  • In tema di fideiussioni predisposte su schema ABI, l’eventuale nullità antitrust riguarda, di regola, le clausole che riproducono l’intesa vietata e non travolge automaticamente l’intero contratto, salvo che risulti una diversa volontà delle parti o che la clausola nulla sia essenziale al punto da incidere sulla sopravvivenza della garanzia.
  • La nullità di protezione o da violazione di norme imperative può essere rilevata d’ufficio solo se i fatti costitutivi sono già entrati nel thema decidendum e nel thema probandum del giudizio, non potendo il giudice supplire a carenze assertive o istruttorie con nuovi fatti o nuove prove.
  • La modifica normativa sull’anatocismo introdotta dal 2014 non si applica, di regola, a rapporti bancari già esauriti o definiti prima della sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniMutuoAnatocismo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalità

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