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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-18/22

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 14 December 2022. — Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret AŞ v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ – Earlier EU word mark Newport – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-18/22

Giurisprudenza europea62022TJ0018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto un'opposizione contro il marchio NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ per asserita probabilità di confusione con Newport. Pur confermando l'identità dei servizi, il Tribunale ritiene che i segni siano solo debolmente simili sul piano visivo e fonetico, differenti sul piano concettuale e che il marchio anteriore abbia distintività debole. Di conseguenza, non sussiste rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001.

Marchio UE figurativo NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ/Newport: esclusa la probabilità di confusione per effetto della combinazione di bassa somiglianza dei segni, debole distintività del marchio anteriore e identità dei servizi.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia violato l'articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ e il marchio anteriore verbale Newport, nonostante le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni e la pretesa debole distintività del marchio anteriore.

Principio di diritto

In presenza di servizi identici, la probabilità di confusione ai sensi dell'articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001 non può essere ravvisata quando i segni presentano solo una bassa somiglianza visiva e fonetica, differiscono concettualmente e il marchio anteriore ha una distintività debole; in tal caso, il principio di interdipendenza tra i fattori non basta a compensare le differenze, neppure se una parte del pubblico abbia un livello di attenzione da medio ad alto. La decisione della commissione di ricorso è quindi annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190(2) del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE figurativo NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ contro Newport: assenza di probabilità di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quarta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione a marchio dell'Unione europea. Il Tribunale esamina se, in presenza di servizi identici, i segni NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ e Newport siano sufficientemente simili da generare una probabilità di confusione ai sensi dell'articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per servizi di trasporto, logistica, deposito e servizi portuali in classe 39. Newport Europe BV aveva proposto opposizione sulla base, tra l'altro, del marchio UE anteriore verbale Newport, registrato per servizi in parte identici, sempre in classe 39. L'Opposition Division aveva accolto l'opposizione ai sensi dell'articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001 e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo sussistente la probabilità di confusione.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente deduceva un unico motivo, sostenendo che la commissione di ricorso avesse erroneamente applicato l'articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001. In particolare contestava:

  • la valutazione di somiglianza visiva e fonetica dei segni;
  • la mancata considerazione delle differenze concettuali;
  • la sopravvalutazione della distintività del marchio anteriore;
  • la conseguente conclusione sulla probabilità di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama il contenuto dell'articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001, secondo cui un marchio non può essere registrato se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico, incluso il rischio di associazione. Viene ribadito il criterio della valutazione globale, che tiene conto dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi, della percezione del pubblico di riferimento e del livello di distintività del marchio anteriore.

Servizi interessati e pubblico di riferimento

Il Tribunale constata che le parti non contestavano l'identità tra i servizi coperti dalle domande in conflitto. Quanto al pubblico pertinente, approva l'impostazione della commissione di ricorso secondo cui il territorio rilevante poteva essere quello spagnolo, essendo sufficiente che il motivo relativo di impedimento sussista in una parte dell'Unione. Osserva inoltre che alcuni servizi di trasporto e deposito sono rivolti sia al pubblico generale sia a operatori professionali e che, per il loro prezzo e la loro specializzazione, il livello di attenzione può variare da medio ad alto.

Confronto visivo dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale riconosce che i termini Newport e Nemport coincidono in quasi tutte le lettere, ma ritiene decisivi alcuni elementi che la commissione di ricorso aveva sottovalutato. In particolare, la presenza nell'insieme richiesto della dicitura aggiuntiva "liman işletmeleri", pur collocata in posizione secondaria, non è trascurabile e contribuisce all'impressione complessiva. Inoltre, gli elementi figurativi del marchio richiesto, compresi colore, struttura e disposizione grafica, non sono meri ornamenti. Ne deriva che la somiglianza visiva è solo di basso grado, e non di grado medio come affermato in sede amministrativa.

Confronto fonetico dei segni

Sul piano fonetico, il Tribunale rileva che i segni divergono già nella prima sillaba e che il marchio richiesto contiene ulteriori elementi pronunciabili, mentre il marchio anteriore è composto da un solo termine. La sola coincidenza nella pronuncia di "port" non è sufficiente per affermare un'alta somiglianza. Anche sotto questo profilo la somiglianza è dunque solo bassa, non elevata.

Confronto concettuale

Il Tribunale non condivide l'idea che i segni siano concettualmente neutri. Ritiene invece che il pubblico pertinente possa comprendere il significato inglese di "new" e "port" nel marchio anteriore, anche in ragione della loro appartenenza al lessico di base e della vicinanza di "port" al corrispondente spagnolo "puerto". Il termine può essere associato ai servizi portuali oggetto della controversia. Per contro, gli elementi verbali del marchio richiesto non evocano un significato specifico per il pubblico di riferimento. I segni risultano quindi concettualmente differenti.

Distintività del marchio anteriore

Un passaggio centrale della decisione è la valutazione della distintività del marchio Newport. Il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia sopravvalutato la sua capacità distintiva, perché il pubblico pertinente percepirà il segno come composto da parole inglesi di base, con un riferimento semantico compatibile con i servizi in questione, in particolare quelli portuali. La distintività del marchio anteriore è pertanto qualificata come debole.

Valutazione globale e decisione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che, benché i servizi siano identici, la combinazione di somiglianza visiva e fonetica solo bassa, differenza concettuale, distintività debole del marchio anteriore e livello di attenzione del pubblico da medio ad alto non consente di concludere per una probabilità di confusione. Il singolo motivo dedotto dalla ricorrente è quindi accolto, la decisione impugnata è annullata e EUIPO è condannato alle spese.

Spese

Il Tribunale applica l'articolo 134(1) del regolamento di procedura e pone le spese a carico di EUIPO, rimasto sostanzialmente soccombente. Precisa inoltre, richiamando l'articolo 190(2) del regolamento di procedura, che sono recuperabili solo le spese necessariamente sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, non quelle relative alla fase dinanzi alla divisione di opposizione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione al marchioprobabilità di confusionediritto della proprietà industriale

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