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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11608/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conthe Yankuba impugnava la sentenza d'appello che confermava la condanna pronunciata in primo grado, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente articolava due motivi: 1) errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che sussistessero i presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e che la Corte aveva dato rilievo eccessivo al quantitativo di stupefacente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lamentando che la Corte non avesse motivato adeguatamente sul diniego nonostante lo stato di incensuratezza dell'imputato e che il giudice di merito non avesse valutato criticamente i fotosegnalamenti indicati come ostativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis alla luce della non occasionalità della condotta, del 'modus agendi' e del quantitativo non irrilevante dello stupefacente. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo di appello generico e dunque non valutabile, applicando il principio secondo cui il giudice d'appello non è tenuto a motivare su istanze improponibili per genericità o manifesta infondatezza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Il reato contestato è quello disciplinato dal comma 5 dell'art. 73 (illecita detenzione a fini di spaccio). La Corte ha considerato il quantitativo e le modalità della condotta rilevanti per escludere che si trattasse di fatto di lieve entità.

  • Codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede presupposti strutturali e teleologici che devono essere tutti valutati; la Corte ha ritenuto assente almeno uno dei presupposti (occasionalità, modalità e/o esiguità del danno/quantitativo), giustificando l'esclusione dell'art. 131-bis.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione l'art. 616 c.p.p. comporta l'onere delle spese processuali e l'obbligo del versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la valutazione della buona fede nella proposizione dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per affermare che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur ritenendo comunque applicabili le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. richiede la sussistenza di tutti i presupposti; l'assenza anche di uno di essi (es. non occasionalità della condotta o quantitativo non esiguo) giustifica l'esclusione della causa.
  • Nella valutazione di reati con stupefacenti la quantità detenuta e il 'modus agendi' (attività non occasionale di spaccio) sono elementi decisivi per escludere la riconducibilità alla fattispecie di lieve entità.
  • Motivi di impugnazione generici o che censurano solo parte della ratio decidendi possono essere dichiarati inammissibili o ritenuti manifestamente infondati; il giudice d'appello e la Cassazione non sono obbligati a motivare su istanze palesemente improponibili.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata se il giudice di merito rileva elementi ostativi quali l'unicità della fonte di sostentamento derivante dall'attività illecita, la non occasionalità dello spaccio o precedenti per fatti analoghi; lo stato di apparente incensuratezza deve essere valutato alla luce di riscontri concreti (es. fotosegnalamenti).
  • In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione si applicano le sanzioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che sussista colpa grave nella proposizione dell'impugnazione; il richiamo alla giurisprudenza costituzionale serve a valutare la buona fede del ricorrente.

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