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Sentenza

Sentenza n. 4619/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione II) n. 1999/2023

Giustizia amministrativa202401160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 1999/2023, che aveva respinto l’impugnazione del diniego di accertamento di conformità in sanatoria e dell’ordinanza di demolizione relativi a un immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato il diniego comunale dell’accertamento di conformità richiesto per l’immobile e la successiva ordinanza di demolizione degli interventi abusivi, deducendo travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, perplessità, difetto dei presupposti e della motivazione, violazione degli artt. 31 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, della normativa regionale edilizia e della legge n. 241/1990. In appello ha denunciato, in particolare, omessa pronuncia e carenza di motivazione della sentenza di primo grado, nonché mancata considerazione della peculiarità dell’acquisto avvenuto mediante decreto di trasferimento in una procedura esecutiva, dell’attendibilità delle schede catastali e del certificato di abitabilità, dell’anteriorità dell’edificio al 1967, dell’asserita insufficiente individuazione delle difformità, della mancata confutazione delle osservazioni procedimentali, dell’affidamento derivante dal tempo trascorso e dalle modalità di acquisto, nonché dell’illegittimità della valutazione unitaria degli abusi e della responsabilità solidale dei proprietari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il diniego di sanatoria perché l’istanza non faceva riferimento all’ultimo titolo edilizio valido relativo all’immobile e non rappresentava integralmente tutte le opere difformi. Le schede catastali, aventi funzione essenzialmente fiscale e fondate sulle dichiarazioni degli interessati, non sono idonee a dimostrare la conformità edilizia né a legittimare opere prive di titolo. Anche il certificato di abitabilità non comprova la piena conformità urbanistico-edilizia, avendo presupposti e finalità diversi dal titolo edilizio. L’anteriorità dell’edificio al 1967 non è stata dimostrata in termini idonei a escludere l’obbligo del titolo, considerato che l’immobile era situato nel centro abitato e il Comune disponeva già di strumenti edilizi nel 1960; inoltre, in caso di contestazione dell’abusività, incombe sul proprietario provare il titolo o la risalenza dell’opera a un periodo anteriore all’obbligo di titolo. È stata ritenuta corretta la valutazione unitaria e non atomistica degli abusi, volta a impedire artificiose frammentazioni dell’intervento per eludere i presupposti della sanatoria. L’omessa trattazione autonoma di alcuni motivi da parte del TAR non integra omessa pronuncia, essendo applicabile il principio della ragione più liquida e risultando comunque segnalata la carenza documentale nella comunicazione dei motivi ostativi. L’ordinanza di demolizione è stata ritenuta sufficientemente motivata, poiché descriveva le opere abusive e le difformità rispetto al titolo, e quale atto vincolato non necessitava della specifica indicazione di un interesse pubblico ulteriore e attuale. Il decorso del tempo, le modalità di acquisto mediante procedura esecutiva, la perizia del CTU e l’eventuale affidamento del proprietario non escludono l’abusività né impediscono l’adozione della misura ripristinatoria. Le spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell’appellante.

Norme richiamate

  • art. 31 e segg. d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina della repressione degli abusi edilizi e dell’ordine di demolizione; il giudice ha ritenuto legittima la valutazione unitaria degli abusi e l’adozione dell’ordine ripristinatorio.

  • art. 38 e segg. l.r. n. 12/2005

    Normativa regionale edilizia richiamata tra i parametri di legittimità degli atti impugnati, senza autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.

  • legge n. 241/1990

    Richiamata con riferimento ai vizi procedimentali e motivazionali dedotti, ritenuti infondati.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di appello relativo all’omessa pronuncia è stato respinto, poiché il TAR poteva definire la controversia applicando la ragione più liquida e assorbendo gli ulteriori motivi.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dall’appellante in relazione alla responsabilità solidale dei proprietari, senza che il richiamo conducesse all’accoglimento delle censure.

Massime di principio

  • Le schede catastali, avendo funzione fiscale e derivando da dichiarazioni degli interessati, non costituiscono prova decisiva della conformità urbanistico-edilizia di un immobile e non possono legittimare opere realizzate senza titolo edilizio.
  • Il certificato di abitabilità o agibilità e il titolo edilizio assolvono funzioni diverse: il primo riguarda principalmente sicurezza, salubrità, igiene e requisiti tecnici dell’immobile, mentre il secondo attesta la conformità alle norme edilizie e urbanistiche; pertanto, il rilascio dell’agibilità non preclude la successiva contestazione di difformità edilizie.
  • La domanda di accertamento di conformità deve riferirsi all’ultimo titolo edilizio valido e rappresentare integralmente le opere esistenti in difformità; la sanatoria non può essere ottenuta mediante la frammentazione artificiosa degli interventi abusivi.
  • Gli abusi edilizi devono essere valutati unitariamente con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, considerando l’impatto complessivo delle opere e non i singoli interventi isolatamente, al fine di evitare l’elusione dei presupposti e dei limiti della sanatoria.
  • In caso di contestazione dell’abusività di un’opera, spetta al proprietario dimostrare l’esistenza del titolo edilizio oppure la risalenza dell’opera a un periodo anteriore all’introduzione dell’obbligo di titolo; il mero riferimento all’anteriorità dell’edificio o a precedenti atti di compravendita non è sufficiente.
  • L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e, quando descrive le opere e indica le difformità rispetto al titolo edilizio, non richiede una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale; il decorso del tempo e le modalità di acquisto dell’immobile non determinano, di per sé, un legittimo affidamento idoneo a impedire il ripristino della legalità edilizia.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti specialiAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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