Cassazione Penale, Sentenza n. 10963/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli (giudice del rinvio dopo annullamento parziale della Cassazione) sostenendo l'insussistenza dell'aggravante della premeditazione. Contestano che vi fosse prova della loro conoscenza, anteriore all'agguato del 6.9.2015, del proposito omicidiario del capo-clan Carlo Lo Russo e affermano che la mera contiguità ambientale o la conoscenza della faida tra clan non sono sufficienti a fondare la premeditazione. Buono ha inoltre sostenuto di essersi adoperato per evitare azioni avventate, mentre i giudici hanno ritenuto che ciò attestasse la volontà di meglio organizzare il raid.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, esaminando il giudizio di rinvio, avesse correttamente ricostruito la sussistenza della premeditazione sulla base di fatti ormai definitivi (la premeditazione attribuita al mandante Carlo Lo Russo) e di un insieme probatorio consistente, in particolare nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (tra cui Mariano Torre), nel carattere verticistico del sodalizio e nella partecipazione e ruolo operativo degli imputati nel commando. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante della premeditazione si estende all'esecutore/concorrente che abbia acquisito, prima dell'esaurimento del proprio contributo volontario, l'effettiva conoscenza della premeditazione altrui. Ha escluso che le doglianze dei ricorrenti costituissero motivi idonei alla riconsiderazione del merito probatorio, essendo inammissibili censure che mirino alla diversa valutazione della prova senza mostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione impugnata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
Norme richiamate
art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen. (aggravante della premeditazione)
L'aggravante della premeditazione è applicabile non solo al mandante ma anche al concorrente che abbia acquisito, prima di aver esaurito il proprio apporto volontario, la conoscenza dell'altrui proposito omicidiario; richiede il radicamento e la persistenza del proposito in un lasso di tempo apprezzabile, non essendo sufficiente la mera preparazione immediata.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicato per liquidare oneri e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'aggravante della premeditazione può estendersi agli esecutori o concorrenti quando sia provato che, prima di esaurire il proprio contributo al fatto, essi fossero a conoscenza della premeditazione del mandante; non conta solo l'evento "scatenante" ma anche la storia e la condivisione dell'intento all'interno del gruppo.
- La mera contiguità ambientale o la conoscenza di una contrapposizione fra clan non sono di per sé sufficienti a configurare la premeditazione: è necessario dimostrare la sedimentazione e la persistenza del proposito omicida in un arco temporale significativo oppure la condivisione consapevole del piano criminogeno.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e la valutazione del carattere verticistico e organizzato di un sodalizio possono costituire elementi probatori decisivi per ricostruire la condivisione di un proposito omicidiario.
- Un comportamento del singolo che appaia volto a meglio organizzare un attacco (ad esempio chiedere coordinamento o evitare azioni solitarie) può essere interpretato come rafforzamento e adesione al proposito criminoso, e non necessariamente come dissociazione.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio o una diversa ponderazione degli elementi di fatto se non si dimostra che la motivazione del giudice di merito è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Dopo un annullamento condizionato della Cassazione, il giudice del rinvio deve rispettare i vincoli di fatto già definitivi e può integrare la valutazione sugli elementi indicati dalla Cassazione per verificare la sussistenza delle circostanze aggravanti.
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