Sentenza n. 7680/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro - n. 694/2025, pubblicata in data 07.05.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 1383/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi euro 1.000,00 sulla Carta docente per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Velletri n. 694/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500,00 sulla Carta docente per l'anno scolastico 2021/2022, per complessivi euro 1.000,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza né contestato la mancata corresponsione delle somme. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, assicurando alla ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme dovute. Ha nominato sin da subito, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente e alla previa verifica dell'inadempimento. Ha respinto, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una nuova richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta allo stato, per difetto dei presupposti attuali.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito di accertare l'inottemperanza.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio richiamato dal giudice.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
Richiamato quale fondamento del controllo giudiziale sulla corretta attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la mancata dimostrazione dell'adempimento o di una valida giustificazione dell'inerzia consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato entro un termine perentorio.
- L'amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'esecuzione; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di adempimento, senza che difficoltà organizzative, finanziarie o di opportunità possano giustificare il mancato rispetto della decisione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'amministrazione qualora questa non esegua il giudicato entro il termine assegnato; l'intervento può essere subordinato alla richiesta dell'interessato e alla previa verifica dell'inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per sanzionare un'ulteriore violazione o ritardo successivo ai termini assegnati dal giudice.
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