Cassazione Penale, Sentenza n. 39170/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della responsabilità per furto aggravato e per evasione commessi il 26/10/2018: (i) contestano la mancanza della condizione di procedibilità (querela); (ii) adducono violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato di furto, lamentando che la ricognizione del teste Ferrari sarebbe avvenuta in violazione delle formalità previste; (iii) contestano la configurabilità del reato di evasione, sostenendo che al momento dei fatti erano autorizzati ad allontanarsi dalla detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che dalla denuncia del 26/10/2018 emergesse la volontà del denunciante di procedere penalmente (condizione di procedibilità soddisfatta). Sul secondo motivo ha escluso censure di merito non consentite in cassazione, confermando la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito: individuazione fotografica, riconoscimento in udienza (identificazione diretta valida anche senza le formalità della ricognizione) e riscontro della targa dell'autovettura intestata a Samuel Deragna. Sul terzo motivo ha ritenuto infondato che l'autorizzazione ad uscire dalla dimora escluda il reato di evasione: l'autorizzazione non legittima l'allontanamento per finalità diverse da quelle previste e non esclude la punibilità se il soggetto commette reati avvalendosi dei margini di libertà concessi. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022 (Mannolo), Rv. 283392 - 01
Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, Mannolo, Rv. 283392 - 01
Conferma che il riconoscimento in udienza costituisce "atto di identificazione diretta" valido e utilizzabile processualmente anche in assenza delle formalità della ricognizione personale
Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010 (Dierna), Rv. 245811 - 01
Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, Dierna, Rv. 245811 - 01
Principio giurisprudenziale per cui l'autorizzazione ad uscire dalla detenzione domiciliare non esclude il reato di evasione se il soggetto commette reati avvalendosi dell'allontanamento; l'autorizzazione non legittima allontanamenti non conformi alla finalità consentita
Sez. 5, n. 37428 del 04/05/2023 (Mokaadi), Rv. 285035 - 01
Sez. 5, n. 37428 del 04/05/2023, Mokaadi, Rv. 285035 - 01
Ulteriore conferma del principio che l'uscita autorizzata non sospende il regime detentivo e non impedisce la configurazione dell'evasione se l'allontanamento è strumentale alla commissione di reati
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità per la determinazione della causa di inammissibilità e alla conseguente condanna alle spese; implica che in presenza di inammissibilità non per colpa del ricorrente siano comunque applicabili sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- Una denuncia che esprima la volontà del denunciante di procedere penalmente integra la condizione di procedibilità della querela; occorre verificare il contenuto della denuncia prima di eccepire carenza formale
- Le censure sulla valutazione del merito probatorio (es.: apprezzamento di foto, targa, riconoscimento in udienza) sono difficilmente ammissibili in Cassazione: l'identificazione effettuata in udienza come atto diretto è processualmente utilizzabile anche se non rispettate tutte le formalità della ricognizione
- La prova combinata (individuazione fotografica, riconoscimento in udienza, riscontro di elementi materiali come la targa del veicolo) può costituire elemento sufficiente per confermare la responsabilità per furto
- L'autorizzazione ad allontanarsi dalla detenzione domiciliare non immunizza il soggetto dalla fattispecie di evasione se l'allontanamento viene sfruttato per commettere reati o non è compatibile con la finalità dell'autorizzazione
- Chi impugna in Cassazione motivi di fatto o di apprezzamento probatorio deve mirare a violazioni di diritto o a profili di motivazione formale; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile
- In caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di responsabilità del giudice nell'accertamento dell'inammissibilità, è possibile la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
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