Cassazione Penale, Sentenza n. 26809/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena (pena inflitta: 5 mesi di arresto). La ricorrente deduce la nullità dell'atto per omessa/errata citazione all'incidente di esecuzione: la notificazione per la fissazione dell'udienza era stata eseguita al civico "542" anziché al reale indirizzo di residenza "via Monpeluso 52" a Nicolosi, indirizzo dove la ricorrente non risiedeva né aveva eletto domicilio; perciò la parte non è stata validamente chiamata e si è violato il contraddittorio camerale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata (14/10/2019) per nullità assoluta derivante dall'omessa citazione dell'imputata nell'incidente di esecuzione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania in funzione di Giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio, affinché sia correttamente garantito il contraddittorio. Si è altresì disposta la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Norme richiamate
Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020 (Luigi D'Alfonso)
Rv. 280189 (depositata 08/01/2021)
Il mancato avviso all'interessato della fissazione dell'udienza nell'esecuzione costituisce nullità assoluta rilevabile d'ufficio, per estensiva applicazione delle regole sull'omessa citazione dell'imputato e del difensore quando la loro presenza è obbligatoria
Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015 (Hoxha)
Conferma del principio per cui l'omessa citazione nell'ambito dell'esecuzione determina la lesione del contraddittorio camerale e la conseguente nullità del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Nelle procedure di esecuzione, e in particolare negli incidenti che possono revocare benefici (es. sospensione condizionale della pena), la citazione valida dell'interessato è requisito indispensabile: notifica a indirizzo errato o non eletto costituisce causa di nullità assoluta.
- La nullità per omessa citazione/incorretto avviso nell'esecuzione è di ordine pubblico: è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e comporta l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per reintegrazione del contraddittorio.
- Prima di disporre la revoca di una sospensione condizionale, il giudice deve assicurare che l'interessato sia stato regolarmente chiamato a comparire; l'inosservanza degli obblighi di notifica priva il provvedimento di efficacia e legittimità.
- Per evitare il vizio: verificare sempre la residenza e l'eventuale domicilio eletto, usare modalità di notifica conformi alle regole processuali e documentare l'avvenuta ricezione; in caso di dubbio sulla ricevibilità della citazione, sospendere il procedimento fino a corretta chiamata.
- Dal punto di vista difensivo, l'eccezione di nullità per omessa citazione può essere proposta o fare affidamento sulla rilevabilità d'ufficio: la Corte di cassazione tende a proteggere il contraddittorio anche negli atti camerali dell'esecuzione.
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