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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-527/23

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 12 December 2024. — Weatherford Atlas Gip SA v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor and Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. — Request for a preliminary ruling from the Tribunalul Prahova. — Reference for a preliminary ruling – Common system of value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 168 – Right to deduct VAT – Purchase of administrative services provided within the same group of companies – Refusal of the right of deduction. — Case C-527/23

Giurisprudenza europea62023CJ0527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha precisato i limiti del potere dell’amministrazione fiscale di contestare la detrazione dell’IVA su servizi infragruppo. Anche se i servizi sono condivisi con altre società del gruppo, la detrazione non può essere negata per il solo fatto che l’autorità ritenga l’acquisto non necessario o non opportuno. Decisivo è invece verificare se i servizi siano effettivamente impiegati per le operazioni imponibili del soggetto passivo e, quindi, se l’IVA a monte rientri nei suoi costi generali o nel prezzo delle sue operazioni tassate. La terza questione è stata dichiarata irricevibile perché non rilevante ai fini della controversia.

Diritto alla detrazione dell’IVA per servizi amministrativi acquistati all’interno di un gruppo societario: irrilevanza della valutazione di necessità/appropriatezza se i servizi sono effettivamente utilizzati per operazioni imponibili proprie.

La questione giuridica

Se l’articolo 168 della direttiva IVA osti a una prassi amministrativa o normativa nazionale che nega la detrazione dell’IVA a monte su servizi amministrativi acquistati da società dello stesso gruppo, perché tali servizi sarebbero stati resi anche ad altre società del gruppo e perché l’acquisto non sarebbe stato necessario o opportuno; se, inoltre, servizi di management e amministrazione resi infragruppo possano essere considerati, pro quota, utilizzati per le operazioni imponibili del destinatario; e se, ai fini dell’articolo 2 della direttiva IVA, una società del gruppo possa essere qualificata come soggetto passivo che agisce in quanto tale anche quando si ritenga che non abbia beneficiato di tali servizi.

Principio di diritto

L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che osta al diniego del diritto alla detrazione dell’IVA a monte per servizi acquistati da un soggetto passivo da altre società appartenenti allo stesso gruppo, quando l’autorità fiscale fonda il rifiuto sul solo fatto che tali servizi siano stati prestati contemporaneamente anche ad altre società del gruppo e che il loro acquisto non fosse necessario o opportuno, purché sia accertato che i servizi sono effettivamente utilizzati dal soggetto passivo per le proprie operazioni imponibili. La detrazione dipende dall’esistenza di un nesso oggettivo tra i servizi acquistati e l’attività imponibile del destinatario, non da una valutazione di convenienza economica dell’operazione; resta fermo che il contribuente deve provare i presupposti della detrazione e che il giudice nazionale deve verificarli sulla base della realtà economica e contrattuale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 11 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE

Diritto alla detrazione dell’IVA su servizi amministrativi infragruppo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Prahova nell’ambito di una controversia tra Weatherford Atlas Gip SA e l’amministrazione fiscale rumena. Al centro vi è il diniego della detrazione dell’IVA assolta su servizi amministrativi acquistati da società appartenenti allo stesso gruppo, in particolare servizi IT, risorse umane, marketing, contabilità e consulenza.

Fatti e procedimento principale

Foserco SA, poi incorporata da Weatherford Atlas Gip SA, aveva acquistato nel 2015 e 2016 servizi amministrativi da società del gruppo situate fuori dalla Romania. L’IVA su tali servizi era stata assolta con il meccanismo dell’inversione contabile. L’autorità fiscale, dopo controllo, ha negato la detrazione dell’IVA a monte per l’importo di RON 1.774.419, sostenendo che non risultava il nesso tra i servizi acquistati e l’attività imponibile della società, e che non emergevano né la natura dei servizi, né l’identità dei prestatori, né il periodo di erogazione, né la necessità di tali servizi per Foserco.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE osti al diniego della detrazione quando i costi dei servizi sono inseriti nei costi generali del soggetto passivo, quest’ultimo effettua solo operazioni imponibili, la prestazione è riconosciuta dall’autorità e il regime applicato è l’inversione contabile;
  • se i servizi di management e amministrazione resi infragruppo possano essere considerati, in parte, utilizzati da ciascun membro per le proprie operazioni imponibili;
  • se, quando si ritenga che i servizi infragruppo non siano stati resi a un membro, tale società possa comunque essere considerata soggetto passivo che agisce in quanto tale ai sensi dell’articolo 2.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, sulla soggezione a IVA delle prestazioni di servizi a titolo oneroso;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo;
  • l’articolo 11, relativo ai gruppi IVA;
  • l’articolo 168, che disciplina il diritto alla detrazione dell’IVA a monte;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ammissibilità delle questioni

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo rumeno quanto alle prime due questioni: il primo quesito non è manifestamente ipotetico, e il secondo è sufficientemente chiaro alla luce del contesto fattuale e giuridico esposto dal giudice nazionale. Diversamente, la terza questione è dichiarata irricevibile perché non rilevante per la soluzione della controversia: non era contestato che Foserco fosse un soggetto passivo ai fini IVA.

Ragionamento della Corte sul diritto alla detrazione

La Corte ribadisce i principi consolidati:

  • il diritto a detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune IVA e non può, in linea di principio, essere limitato;
  • esso spetta quando i beni o servizi acquistati sono utilizzati per le operazioni imponibili del soggetto passivo;
  • la prestazione di servizi è imponibile solo se esiste un rapporto giuridico tra prestatore e destinatario con reciproche prestazioni e un nesso diretto tra servizio e corrispettivo;
  • in linea generale, occorre un nesso diretto e immediato tra operazione a monte e operazioni a valle;
  • tuttavia, il diritto a detrazione sussiste anche in mancanza di un nesso diretto con una specifica operazione a valle se i costi sono parte delle spese generali dell’impresa e, come tali, componenti del prezzo delle sue operazioni imponibili.

La Corte precisa inoltre che:

  • la valutazione del nesso va compiuta sulla base del contenuto oggettivo delle operazioni, tenendo conto di tutte le circostanze;
  • occorre considerare l’uso effettivo dei servizi e la finalità concreta dell’acquisto;
  • nessun diritto a detrazione può derivare dalla parte di spesa riferibile a operazioni compiute da terzi e non dal soggetto passivo stesso.

Irrilevanza della simultanea prestazione ad altri membri del gruppo e della valutazione di necessità

Secondo la Corte, il fatto che i servizi amministrativi siano stati forniti contemporaneamente a più destinatari del gruppo è, di per sé, irrilevante. Il giudice nazionale deve soltanto verificare se la quota di costi sopportata dalla società corrisponda effettivamente ai servizi da essa ricevuti per le proprie operazioni imponibili.

Parimenti irrilevante è il giudizio dell’autorità fiscale sulla necessità o sull’opportunità dell’acquisto. La direttiva IVA non subordina la detrazione a un test di convenienza economica o di utilità imprenditoriale dell’operazione. Una volta sorto, il diritto alla detrazione permane anche se l’attività economica prevista non è poi stata realizzata o i beni/servizi non sono stati utilizzati per ragioni indipendenti dalla volontà del contribuente.

Onere della prova e controllo del giudice nazionale

Resta fermo che spetta al soggetto passivo dimostrare di soddisfare i requisiti della detrazione. L’amministrazione può richiedere i documenti ritenuti necessari, e il giudice nazionale deve apprezzare le prove secondo il diritto processuale interno, compiendo una valutazione complessiva dei fatti e delle circostanze concrete.

Dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE osta a una normativa o prassi nazionale che neghi la detrazione dell’IVA a monte su servizi acquistati da società dello stesso gruppo, perché tali servizi sono stati prestati anche ad altre società del gruppo e perché il loro acquisto non sarebbe stato necessario o opportuno, qualora sia accertato che il soggetto passivo utilizza tali servizi per le proprie operazioni imponibili.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’ivagruppi societariservizi infragruppoonere della prova

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