Sentenza n. 782/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 50/2024 emessa dal Tribunale di Marsala, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito all’accredito della cd. “carta del docente” di cui all’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 50/2024, relativa all'accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 50/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'accredito della carta del docente per complessivi euro 1.500,00. Ha chiesto inoltre che l'esecuzione comprendesse gli interessi sulla somma dovuta, ritenendo che tali accessori fossero inclusi nella condanna del giudice ordinario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che il giudizio di ottemperanza è esperibile per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, che il passaggio in giudicato era stato attestato il 7 marzo 2025, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e che il ricorso era stato notificato e depositato il 5 settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato in parte. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Marsala mediante il riconoscimento della carta del docente spettante alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha respinto la richiesta relativa agli interessi, poiché la sentenza civile da eseguire non contemplava tale voce accessoria e il giudizio di ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica della disciplina richiamata in motivazione. Le spese sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni prima della proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione relativa alla carta del docente, la cui attribuzione doveva essere riconosciuta in esecuzione del giudicato civile.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disciplina sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi relativi alla legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati gli ulteriori presupposti e adempimenti previsti dalla legge, incluso il termine dilatorio applicabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve limitarsi ad attuare il contenuto del giudicato e non può riconoscere voci accessorie, come interessi o ulteriori somme, che non risultino comprese nella pronuncia da eseguire.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore e definendone i poteri per il compimento degli atti necessari all'esecuzione del titolo.
- La disciplina che esclude un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per una specifica categoria di giudizi, può essere applicata analogicamente ad altri giudizi di ottemperanza relativi a condanne dell'amministrazione al pagamento o all'attribuzione di somme, quando il commissario sia un dirigente o funzionario dell'amministrazione e l'incarico rientri nella sua sfera istituzionale.
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