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Sentenza

Sentenza n. 1115/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero professionale e a fronte del solo ticket eventualmente dovuto, prestazioni sanitarie necessarie a garantire i tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la disciplina regionale che imponeva alla struttura privata accreditata, qualora non fosse stato possibile prenotare una prestazione entro il termine corrispondente alla classe di priorità e non fossero disponibili altre strutture del territorio, di erogarla in regime di libera professione con oneri a proprio carico, chiedendo all’utente soltanto il ticket, se dovuto. Con il primo motivo ha dedotto la contraddittorietà della previsione, la violazione dei principi di correttezza e buon andamento e l’ingiustizia manifesta, sostenendo che l’obbligo impedisse la corretta programmazione dell’attività e la continuità del servizio nel rispetto del budget annuale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, sostenendo che l’obbligo avrebbe imposto prestazioni gratuite oltre i volumi e il tetto di spesa programmati. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 23 Cost., assumendo che l’imposizione di prestazioni gratuite fosse una prestazione patrimoniale imposta introdotta in assenza di una base legislativa. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, ritenendo l’obbligo sostanzialmente espropriativo del credito derivante dall’attività sanitaria. Con il quinto motivo ha contestato il richiamo al Piano nazionale di governo delle liste di attesa, sostenendo che la disciplina analoga riguardasse soltanto gli erogatori pubblici. Con il sesto motivo ha dedotto carenza di presupposto e sviamento, sostenendo che il Piano regionale delle liste di attesa 2019-2021 avesse esaurito i propri effetti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a., ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse, il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale che era venuto meno l’interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, in applicazione del principio dispositivo, l’espressa rinuncia all’interesse impedisce al giudice di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La decisione è stata resa in forma semplificata. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell’andamento del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    "ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"

    Consente la definizione in forma semplificata della controversia quando il giudice verifica la permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    È stato utilizzato per fissare la causa ai fini della verifica della permanenza dell’interesse e per definire il ricorso in forma semplificata.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere il limite dei volumi e del tetto di spesa contrattualmente programmati; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009

    Norma invocata dalla ricorrente in relazione ai limiti dell’obbligo di erogazione delle prestazioni; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 23 Cost.

    Norma invocata per sostenere che l’obbligo di prestazioni sanitarie gratuite costituisse una prestazione patrimoniale imposta priva di base legislativa; il motivo non è stato esaminato.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Norma invocata per contestare la perdita del credito derivante dalle prestazioni erogate; il motivo non è stato esaminato.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in l. n. 107/2024

    Normativa sopravvenuta richiamata nel contesto processuale, in quanto avrebbe previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; non costituisce oggetto di decisione nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, a fronte di un’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter sostituire la propria valutazione a quella della parte sull’interesse ad agire.
  • La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può condurre alla definizione del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., quando la parte dichiari che l’interesse è venuto meno.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame dei motivi di merito, anche quando il ricorso riguardi atti amministrativi potenzialmente lesivi, salvo che sussistano le condizioni per una diversa forma di decisione previste dalla legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàOrganizzazione del servizio sanitario
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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