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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31474/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 15/01/2025. Con il primo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo lamentava l'erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e indeterminati, perché non specificavano gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle censure e non consentivano un effettivo sindacato di legittimità. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva già effettuato un giudizio di bilanciamento in equivalenza e che la presenza di una recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale impediva comunque un effetto più favorevole del riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione dell'art. 69, comma 4, c.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a base della censura; la genericità per indeterminatezza ne comporta l'inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen.

    La doglianza sulla dosimetria della pena richiede una critica specifica alla motivazione sul trattamento sanzionatorio; se formulata in modo generico non è scrutinabile.

  • art. 69, comma quarto, c.p.

    quanto previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.

    In presenza di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, il riconoscimento delle attenuanti generiche non produce effetti ulteriormente favorevoli nel bilanciamento, secondo il vincolo normativo richiamato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si limitano a formule generiche, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono le censure.
  • La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; in difetto di specificità il sindacato di legittimità non può essere attivato.
  • La contestazione sulla commisurazione della pena ex art. 133 c.p. non è sufficiente se non evidenzia concreti errori logici o giuridici nella valutazione dei parametri di dosimetria.
  • Quando sia già stato operato un giudizio di bilanciamento in equivalenza e sia presente una recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, il riconoscimento delle attenuanti generiche può non comportare alcun ulteriore beneficio per l'imputato, per effetto del regime di cui all'art. 69, comma 4, c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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