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Sentenza

Sentenza del 15/03/2022 n. 8292 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla compravendita di un fabbricato con terreno, per il quale era stata richiesta l'agevolazione “prima casa”. I ricorrenti avevano proposto ricorso giurisdizionale dopo aver presentato ricorso gerarchico ritenuto non idoneo a sospendere i termini; il giudice d'appello aveva confermato la tardività del ricorso e respinto l'appello.

La decisione

I ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata prevista dalla normativa sul condono/rottamazione (istanza accolta e importo determinato in Euro 8.771,40), hanno effettuato il pagamento integrale e hanno dichiarato la rinuncia al ricorso. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ai sensi della normativa richiamata, ha compensato le spese giudiziali e ha rilevato che non sussiste l'obbligo del versamento del 'doppio contributo unificato' in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito L. 4 dicembre 2017, n. 172)

    Disciplina la definizione agevolata cui i contribuenti hanno aderito; l'accoglimento dell'istanza e il pagamento determinano l'obbligo di rinunciare ai giudizi pendenti e concretano il pagamento delle somme dovute secondo la misura determinata dall'Amministrazione.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito L. 1 dicembre 2016, n. 225)

    Prevede la causa di estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere quando interviene la definizione agevolata con pagamento e rinuncia al giudizio; consente quindi la dichiarazione di estinzione del procedimento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Regolamenta il contributo unificato; la Corte ha ritenuto insussistente l'obbligo del cd. 'doppio contributo unificato' in presenza di adesione alla definizione agevolata che determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La proposizione di un ricorso gerarchico non sospende automaticamente il termine per proporre il ricorso giurisdizionale; se il giudice ritiene tardivo il ricorso giurisdizionale il merito non viene esaminato.
  • L'adesione alla definizione agevolata (condono/rottamazione) con accoglimento dell'istanza e pagamento integrale delle somme determina, di norma, la rinuncia ai giudizi pendenti e la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del procedimento.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese sono spesso compensate in considerazione della finalità legislativa di non gravare ulteriormente il contribuente rispetto all'onere previsto dalla definizione stessa.
  • L'adesione alla definizione agevolata può escludere l'applicazione di oneri processuali ulteriori (es. obbligo del 'doppio contributo unificato') previsti per i giudizi non estinti.

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