Sentenza del 03/02/2022 n. 3303 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva impugnato la deducibilità di una minusvalenza derivante dalla cessione di azioni (ritenuta operazione antieconomica), la deducibilità di vari costi per incompetenza o mancata inerenza, sopravvenienze attive non contabilizzate relative a royalties e costi di assistenza tecnica, rettifiche IRAP per differenze di cambio e il mancato rilascio di fattura IVA per la cessione di azioni; erano poi contestate sanzioni e interessi. In primo grado la CTP aveva parzialmente annullato l'atto solo riguardo a specifiche spese per prestatori di servizi; la CTR ha confermato nel resto l'avviso di accertamento. In cassazione la contribuente ha dedotto plurime doglianze, tra cui la nullità della notifica della sentenza d'appello presso un domicilio non eletto e, sostanzialmente, la carenza motivazionale della sentenza di secondo grado: la CTR non ha valutato né motivato il valore delle azioni al tempo della cessione (elemento essenziale per dimostrare l'antieconomicità) e si è limitata ad un richiamo formale alla sentenza di primo grado senza fornire un percorso logico-giuridico autonomo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di inammissibilità (per nullità della notifica della sentenza d'appello a domicilio non eletto) e ha ritenuto ammissibile il ricorso. Sul merito la Corte ha accolto i motivi principali (secondo, settimo, nono, undicesimo, tredicesimo e quindicesimo), constatando una motivazione apparente e insufficiente della CTR - in particolare l'omissione di ogni valutazione sul valore delle azioni e sull'antieconomicità contestata, nonché l'uso improprio del richiamo per relationem senza spiegare le ragioni della conferma. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata integralmente e la causa è stata rinviata a diversa composizione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna per nuovo esame; la Corte ha inoltre disposto che la nuova CTR decida sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 330 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina delle notificazioni e del termine per il ricorso per cassazione; la Corte osserva però che la specialità del processo tributario (D.Lgs. 546/1992) prevale al di fuori del giudizio di cassazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 17
Norma di specialità per il processo tributario richiamata per sottolineare l'autonomia delle regole relative alla notifica della sentenza d'appello e al decorso del termine breve per l'impugnazione.
art. 325 c.p.c.
Richiamato nei termini per la formazione del giudicato e nella descrizione del 'termine breve' che la parte interessata doveva far decorrere; la Corte conclude che il termine non è decorso per effetto della notifica nulla.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 61
Richiamati come parte del quadro normativo che impone adeguata motivazione nelle decisioni delle commissioni tributarie; la Corte nega che la CTR abbia rispettato gli obblighi di motivazione previsti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Citate in relazione al dovere di motivazione delle sentenze; la Corte utilizza la giurisprudenza che censura le sentenze regionali prive di adeguata illustrazione delle censure dell'appellante.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma che incide sul contenuto motivazionale della decisione; la Corte registra la violazione del principio di motivazione sufficiente.
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4
Richiamato come parametro di legittimità per censurare la motivazione viziata o insufficiente (violazione di legge processuale derivante da carenza motivazionale).
art. 2355 c.c.
Citato per osservare che la cessione di azioni non richiede una forma ad substantiam e può avvenire con girata autenticata, rilevando che la CTR non poteva limitarsi a criticare la forma contrattuale senza esaminare il merito.
art. 111 Cost.
Richiamato nel quadro dei principi relativi al giusto processo e alla motivazione delle decisioni giurisdizionali.
art. 378 c.p.c.
Richiamato perché la ricorrente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c.; la Corte lo menziona come parte della documentazione processuale ma non decisivo rispetto alla nullità della notifica.
Massime di principio
- Notifiche e domicilio eletto: la notifica della sentenza d'appello deve essere eseguita presso il domicilio eletto in atti; una notifica operata a diverso difensore o indirizzo può essere nulla e impedire il decorso del termine 'breve' per l'impugnazione successiva, rendendo ammissibile il ricorso per cassazione.
- Motivazione delle decisioni di secondo grado: la CTR non può limitarsi a un richiamo generico alla sentenza di primo grado; quando conferma deve svolgere, anche brevemente, le ragioni della conferma per ciascun motivo di gravame in modo da rendere comprensibile il percorso decisorio.
- Valutazione dell'antieconomicità: per contestare l'antieconomicità di una operazione societaria (es. cessione di azioni) il giudice deve motivare sulla base di elementi concreti, in particolare sul valore delle azioni al momento della cessione; la sola rilevanza di profili formali non è sufficiente a fondare l'accertamento.
- Forma delle cessioni di azioni: la cessione di azioni non richiede necessariamente forma ad substantiam (va valutato il tipo di titolo e le relative norme societarie), pertanto contestazioni fondate solo sulla forma documentale possono risultare insufficienti se non corroborate da elementi di merito.
- Richiesta di perizie e documentazione probatoria: in operazioni complesse e di grande rilievo economico il giudice deve indicare se e perché la mancata produzione di perizie o di documenti giustifica l'accertamento fiscale; una lacuna in tal senso può comportare l'annullamento della decisione per carenza di motivazione.
- Effetto della cassazione per difetto motivazionale: la Cassazione annulla quando manca il minimo costituzionale di motivazione; il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia fornendo un percorso argomentativo chiaro e completo.
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