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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 1136 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Tributi Erariali. Irap - Requisiti essenziali - assenza di struttura organizzativa apprezzabile - Promotore finanziario - Artt. 2 e 3 d.lgs. 15-12-1997, n. 446

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. L'attività era svolta mediante beni strumentali minimi e necessari, senza spese per lavoro dipendente. L'Amministrazione aveva ritenuto rilevante l'utilizzo di tre mini-appartamenti, presumendo la presenza di una struttura organizzativa autonoma.

La decisione

Il Collegio ha escluso la debenza dell'IRAP, ritenendo insussistente un'autonoma organizzazione apprezzabile. L'impiego dei tre mini-appartamenti non è stato qualificato come configurazione di un'azienda, poiché tali immobili servivano soltanto ad agevolare gli spostamenti del promotore sul territorio e a consentirgli di essere più vicino ai clienti. Sono stati quindi considerati insufficienti, ai fini IRAP, sia i beni strumentali minimi sia l'assenza di personale dipendente.

Norme richiamate

  • Articolo 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    L'IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un'attività autonomamente organizzata. Nel caso esaminato, tale requisito è stato ritenuto assente.

  • Articolo 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La norma individua i soggetti passivi dell'IRAP; l'applicazione al professionista richiede comunque la presenza di un'autonoma organizzazione effettiva e non meramente apparente.

Massime di principio

  • Un professionista o intermediario finanziario non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare caso per caso l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
  • L'utilizzo di beni strumentali minimi e normalmente necessari per l'attività professionale, da solo, non dimostra la presenza di una struttura organizzativa rilevante.
  • L'assenza di lavoratori dipendenti costituisce un elemento significativo per escludere l'autonoma organizzazione, anche se non è necessariamente decisivo in ogni situazione.
  • La disponibilità di più immobili non implica automaticamente l'esistenza di un'azienda: bisogna valutarne funzione, dimensioni e modalità di utilizzo. Immobili destinati esclusivamente a facilitare gli spostamenti professionali possono non integrare il presupposto IRAP.
  • Per stabilire se l'IRAP sia dovuta occorre distinguere tra strumenti che agevolano personalmente il lavoro del professionista e una struttura organizzata capace di potenziarne autonomamente l'attività.

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