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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24271/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati in appello per il reato di vilipendio delle tombe (artt. 110, 408 c.p.) per aver realizzato e interpretato un video musicale in cui ballavano e cantavano (titolo del brano indicato come "CSI - Chi sbaglia paga") sopra i gradoni del Sacrario militare di Redipuglia, poi pubblicato online. In Cassazione hanno dedotto: mancata prova del dolo (contestazione dell'elemento soggettivo), inesistenza del vilipendio (elemento oggettivo), uso in motivazione di elementi inconferenti (pericolo di emulazione e mancanza di autorizzazione), ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e carenza di legittimazione eccessiva quantificazione del danno della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che la condotta integra il reato di vilipendio delle tombe ai sensi dell'art. 408 c.p.: il vilipendio può consistere anche in gesti e comportamenti espressivi di disprezzo senza necessità di danneggiare materialmente le cose e configura reato a forma libera. Il dolo è di tipo generico: è sufficiente la coscienza e volontà del vilipendio e la consapevolezza di agire in un luogo di sepoltura; il movente artistico non esclude il reato. La Corte ha inoltre ritenuto non ammissibile il richiamo alle attenuanti generiche per mera incensuratezza o scuse social non comprovate. È stata confermata la legittimazione della parte civile (Istituto del Nastro Azzurro) e la congruità del risarcimento liquidato in sede di merito. Per legge i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento e delle spese in favore della parte civile, liquidate in complessivi 3.686,00 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 408 cod. pen.

    "in cimiteri o altri luoghi di sepoltura"

    Il delitto di vilipendio delle tombe tutela la "pietà dei defunti"; l'oggetto comprende tombe, sepolcri, urne e cose destinate al culto dei defunti o all'ornamento e difesa dei cimiteri. Il vilipendio può manifestarsi anche per comportamenti o espressioni verbali che esprimano disprezzo, senza necessità di danneggiamento materiale.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato: i comportamenti posti in essere in concorso sono imputati a tutti i partecipanti secondo la comune responsabilità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione relativo a violazione di norme o vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti o errore di applicazione della legge penale (contestazione su elemento soggettivo/oggettivo). La Corte ha ritenuto i motivi infondati.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione relativo a motivi di nullità della motivazione o illogicità. La Corte ha escluso che la motivazione impugnata sia manifestamente illogica.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che l'applicazione richiede elementi positivi favorevoli; la sola incensuratezza o dichiarazioni di scuse non sono sufficienti per riconoscere le attenuanti.

  • art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137

    Menzione formale nella sentenza: la requisitoria del Pubblico Ministero è stata redatta ai sensi di questa disposizione (ordinarie formalità procedurali).

  • R.D. 31/05/1928, n. 1308

    Statuto istitutivo dell'Istituto del Nastro Azzurro: la Corte ha ritenuto che fra le finalità dell'ente rientri la tutela del ricordo dei caduti e quindi la legittimazione ad agire quale parte civile per offesa al sacrario.

  • Costituzione, art. 25

    Richiamata nella giurisprudenza citata per il principio di offensività: il legislatore e il giudice devono evitare di punire fatti privi di una concreta offensività; il giudice verifica l'offensività "in concreto" prima di applicare la norma penale.

Massime di principio

  • Il reato di vilipendio delle tombe (art. 408 c.p.) può configurarsi anche senza danno materiale: gesti, comportamenti o espressioni che esprimono disprezzo verso luoghi o oggetti funerari sono penalmente rilevanti.
  • Il dolo richiesto è generico: è sufficiente la coscienza e volontà dell'atto di vilipendio e la consapevolezza di trovarsi in un luogo di sepoltura; il movente "artistico" o espressivo non esclude la responsabilità penale.
  • Nelle fattispecie con termini semantici ampi (es. "vilipendio") il giudice deve valutare l'offensività concreta della condotta rispetto al bene giuridico tutelato (pietà dei defunti); atti formalmente conformi al tipo vanno esclusi se privi di potenzialità lesiva concreta.
  • La diffusione della condotta offensiva su internet può aggravare la valutazione del danno e il rischio di emulazione, incidendo sulla liquidazione del risarcimento e sulla gravità della condotta.
  • La mera incensuratezza o dichiarazioni di scuse non sono di per sé sufficienti per ottenere le circostanze attenuanti generiche: è richiesta prova di elementi positivi che giustifichino la mitigazione.
  • Associazioni con finalità di tutela del ricordo dei caduti (anche riconosciute come enti morali) possono essere legittimate a costituirsi parte civile per offesa a sacrari o memoriali.

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