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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24129/2021 del 07/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava il credito contributivo dell'INPS per contributi dovuti alla gestione separata in relazione a prestazioni libero-professionali svolte nell'anno 2009 da un avvocato. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito, facendo decorrere il termine quinquennale dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, commi 26 e seguenti, della L. n. 335 del 1995 e all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 111 del 2011, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse una ipotesi di sospensione della prescrizione, come affermato in precedenti arresti di legittimità. La parte resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha rilevato che la censura difettava di specificità, perché nel ricorso non era riportato né localizzato il documento rilevante, ossia la dichiarazione dei redditi del professionista, e non risultava che tale fatto fosse stato legittimamente acquisito al processo di merito. Inoltre, la Corte ha osservato che la questione dell'eventuale occultamento del debito contributivo integra un accertamento di fatto e non può essere risolta mediante un automatismo derivante dalla sola mancata compilazione del quadro RR. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dell'INPS alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ.

    il motivo è stato dedotto come violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per l'assenza di una corretta base fattuale nel ricorso

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dall'INPS per sostenere che il termine di prescrizione non sarebbe decorso nei termini ritenuti dai giudici di merito

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    richiamato dall'INPS per sostenere la sospensione della prescrizione in presenza della mancata compilazione del quadro RR e del conseguente occultamento del debito

  • art. 2, commi 26 e ss., L. n. 335 del 1995

    norma base dell'obbligo contributivo alla gestione separata richiamata in relazione al credito contributivo azionato

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 111 del 2011

    richiamato dall'INPS a sostegno della tesi sulla rilevanza della dichiarazione reddituale ai fini della sospensione della prescrizione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il rito camerale non partecipato e la comunicazione della proposta del relatore alle parti

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    utilizzato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione vige un rigoroso principio di specificità: il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire alla Corte di valutare la fondatezza della censura senza dover attingere a fonti esterne o agli atti del giudizio di merito.
  • L'eccezione o il rilievo officioso di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, anche quando la questione è giuridicamente rilevabile d'ufficio, presuppone che i fatti fondanti risultino ritualmente acquisiti e provati nel processo.
  • La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non comporta automaticamente l'occultamento doloso del debito contributivo né, di per sé sola, consente di affermare la sospensione della prescrizione: occorre un accertamento in fatto sulla concreta condotta del debitore.
  • La deduzione di una circostanza fattuale in sede di legittimità deve essere accompagnata dalla puntuale indicazione e localizzazione del documento o degli atti su cui essa si fonda; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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