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Sentenza

Sentenza n. 4459/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ma liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva ottenuto in primo grado l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero ad attribuirle, tramite carta elettronica del docente, il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.500,00. Il TAR aveva ordinato al Ministero di emettere la carta del docente e di accreditarvi le somme, nominando anche un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza. L’appello era limitato alla statuizione sulle spese, censurata perché la liquidazione di euro 500,00 sarebbe stata inferiore ai minimi dei parametri tariffari. L’appellante chiedeva la riforma parziale della sentenza e la liquidazione di euro 1.189,00, oltre accessori e contributo unificato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello. Ha ritenuto non corretta la liquidazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dal D.M. n. 147 del 2022. Ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era oggettivamente semplice e seriale. La serialità, pur non costituendo un’eccezione autonoma al principio della soccombenza, può essere valorizzata per ridurre il compenso in quanto indice di un minore impegno difensivo, nel rispetto dei parametri e della proporzione tra prestazione professionale e compenso. Le spese del giudizio di primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, poiché la domanda di liquidazione era stata accolta solo parzialmente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante richiamo a precedenti conformi della propria Sezione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica del docente, oggetto della sentenza posta in esecuzione.

  • D.M. n. 147/2022

    Approvando i parametri forensi applicabili, costituisce il riferimento per la liquidazione delle spese; la liquidazione non può scendere al di sotto dei valori minimi risultanti dall’applicazione dei parametri e delle riduzioni consentite.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022

    Consente la riduzione del compenso parametrico, ma non legittima una liquidazione inferiore ai valori minimi applicabili.

  • art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014

    «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»

    Esprime il criterio di proporzionalità tra importanza e impegno della prestazione professionale e compenso liquidato.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può condurre all’attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
  • Quando il giudice liquida le spese conformemente alla regola della soccombenza, non è necessaria una motivazione specifica; tale obbligo sorge invece quando egli intenda discostarsi da detta regola.
  • La serialità del contenzioso e la limitata complessità della controversia possono giustificare una riduzione del compenso professionale, in quanto indici di un minore impegno difensivo, purché la liquidazione resti conforme ai parametri forensi e non scenda al di sotto delle soglie minime applicabili.
  • I parametri forensi devono assicurare una relazione proporzionata tra l’attività professionale concretamente svolta e il compenso liquidato; la discrezionalità giudiziale nella quantificazione non consente di prescindere dai valori minimi normativamente stabiliti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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