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Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 22482 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento (notificato 24.05.2010) relativo all'anno 2004 per omessa dichiarazione di maggiori ricavi pari a Euro 11.788,00 derivanti dall'utilizzo di fatture passive ritenute emesse per operazioni inesistenti. L'Ufficio aveva recuperato imposte IRES, IRAP e IVA e applicato sanzioni sulla scorta della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) n.197/08 del Tribunale di Mondovì. La contribuente deduceva che le stesse fatture erano già state valutate dalla G.d.F. nel PVC del 17.12.2007 e da un precedente avviso 2008 che avevano escluso la fittizietà delle operazioni; che la sentenza di patteggiamento non equivaleva ad automatica ammissione di colpevolezza né a giudicato ai sensi dell'art.654 c.p.p.; che il rappresentante legale aveva accettato il patteggiamento per ragioni di economia processuale; e che l'avviso era privo di adeguata motivazione rispetto a tali circostanze.

La decisione

I giudici tributari di primo e secondo grado (CTP e CTR Piemonte) respinsero il ricorso della società; la CTR ritenne che la sentenza di patteggiamento abbia efficacia probatoria nel processo tributario (ma non efficacia automatica di giudicato) e potesse essere valutata insieme ad altri elementi probatori. La CTR ha ritenuto illogica la rinuncia alla difesa per una parte consistente delle contestazioni e ha dato rilievo, unitamente al PVC della G.d.F., alla sentenza penale come elemento probatorio. In Cassazione la società ha proposto sedici motivi; la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che la sentenza di patteggiamento può avere valore probatorio ma non produce automaticamente giudicato nel processo tributario e che il giudice tributario ha adeguatamente motivato le ragioni per non escluderne la rilevanza. Sono state dichiarate inammissibili molte doglianze perché miravano a una rivalutazione dei fatti e della prova (vietata in cassazione) e perché la nuova formulazione dell'art.360 c.p.c., n.5 limita i controlli sulla sufficienza della motivazione. La società è stata condannata alle spese e al versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • articolo 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non equivale automaticamente a giudicato ammissibile nel processo tributario; tuttavia può assumere efficacia probatoria che il giudice tributario deve valutare insieme ad altri elementi di prova.

  • articolo 445 c.p.p., comma 1-bis

    Disciplina i limiti dell'efficacia probatoria/di giudicato della sentenza di applicazione della pena; la Corte ha ricordato che l'art.445 è norma speciale rispetto all'art.654 c.p.p. e va coordinata con la valutazione della prova.

  • articolo 654 c.p.p.

    Riguarda l'efficacia di giudicato delle sentenze penali; la Corte ha precisato che la sentenza di patteggiamento non produce automaticamente tutti gli effetti di giudicato nel processo tributario senza un'adeguata valutazione del giudice civil/tributario.

  • articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    riferimento alla L. n. 184/2012 articolo 54 per la riforma del n.5

    Il n.3 consente ricorso per violazione di norme; il n.5 (nella formulazione post-L.184/2012) limita le censure in cassazione sulla motivazione: non sono più ammesse critiche generiche sulla insufficienza della motivazione, salvo l'omesso esame di fatti controversi e decisivi.

  • articolo 2700 c.c.

    Il PVC redatto dalla G.d.F. è atto pubblico e ha valore probatorio privilegiato limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale; non vincola il giudice sull'interpretazione o sulle valutazioni di merito e può essere valutato insieme ad altri elementi.

  • articoli 115 e 116 c.p.c.

    Regole sul giudicare 'juxta alligata' e sull'onere di motivare: la Corte ha richiamato che deduzioni processuali con riferimento a questi articoli dovevano essere prospettate nelle forme ammissibili, ma non consentono in Cassazione la rinnovazione del merito.

  • articolo 2697 c.c.

    Onere della prova: la Corte ha ritenuto che l'Agenzia abbia assolto l'onere probatorio sulla base dell'insieme degli elementi (contrasti contabili, PVC, sentenza penale) e la valutazione è insindacabile in cassazione se non è denunciata omissione di fatti decisivi.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n.600/1973, articolo 43

    Consente all'Ufficio di emettere successivi accertamenti in presenza di nuovi elementi emersi dopo una prima verifica; la CTR ha ritenuto che la sentenza penale/ulteriori sviluppi costituiscano elemento nuovo giustificativo.

  • Statuto del Contribuente, articolo 7

    Richiama obblighi di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; la CTR ha ritenuto che non fosse stata violata la normativa in quanto la contribuente era a conoscenza del contenuto della sentenza penale e l'avviso risultava motivato.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002, articolo 13

    Norma relativa al contributo unificato: la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente.

  • articoli 129, 425, 530 c.p.p.

    Richiamati dalla Corte per ricordare il principio che il giudice penale, anche in sede di patteggiamento, deve dare prevalenza a cause di estinzione/proscioglimento ove ricorrano; questo non impedisce comunque, nel caso concreto, che il patteggiamento produca elementi probatori che il giudice tributario può considerare.

  • articolo 3 Cost. e articolo 25 Cost.

    Censure costituzionali sollevate dalla ricorrente sono state ritenute infondate e non adeguatamente argomentate; la Corte ha osservato che la verifica di uguaglianza richiede confronto tra trattamenti analoghi valutati su basi giuridiche e fattuali adeguate.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento (art.444 c.p.p.) non determina automaticamente giudicato nel processo tributario: essa ha valore probatorio che il giudice tributario può assumere, ma la sua esclusione o svalutazione richiede motivazione specifica sulle ragioni per cui l'imputato avrebbe accettato il patteggiamento pur essendo innocente.
  • Il PVC della Guardia di Finanza è atto pubblico con efficacia privilegiata solo rispetto ai fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale; le valutazioni critiche o interpretative nel PVC non vincolano il giudice, che deve valutare il documento insieme ad altri elementi probatori.
  • In tema di accertamenti tributari, l'Amministrazione può emettere un nuovo avviso quando emergono elementi ulteriori successivi a una verifica (art.43 DPR 600/1973); l'esistenza di una precedente verifica che non aveva rilevato la fittizietà non impedisce automaticamente un successivo accertamento se emergono nuovi elementi.
  • In cassazione non è ammessa la semplice richiesta di diversa valutazione delle prove o della motivazione: dopo la riforma dell'art.360 c.p.c., n.5, le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se riguardano l'omesso esame di fatti controversi e decisivi.
  • Se si intende contestare il rilievo probatorio di una sentenza penale in sede tributaria, occorre fornire elementi specifici che dimostrino perché la scelta dell'imputato di patteggiare non possa spiegarsi con ragioni diverse dall'ammissione di responsabilità (es. pressioni, interessi estranei), altrimenti il giudice potrà ritenere la sentenza rilevante ai fini probatori.
  • L'onere della prova rimane dell'Amministrazione finanziaria per l'accertamento tributario; tuttavia la valutazione complessiva degli indizi è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo i limiti formali indicati.

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