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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Bari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1442/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, pubblicata in data 3 luglio 2024 e notificata in data 4 luglio 2024 in copia conforme anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Giustizia amministrativa202500452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, era stata notificata, non era stata impugnata nei termini ed era quindi passata in giudicato, ma l'amministrazione non vi aveva dato esecuzione. Ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero e l'articolazione territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo legittimo il ricorso alla propria giurisdizione in sede di ottemperanza per ottenere l'esatto adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Poiché non risultava alcun adempimento, il Collegio ha ordinato all'amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione di parte. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale persistente inadempimento dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, nei confronti dell'amministrazione obbligata a conformarsi alla decisione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato, fissando un termine per l'adempimento e riservando, in caso di persistente inerzia, la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo è competente a conoscere, in sede di ottemperanza, della mancata esecuzione da parte di una pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando sia necessario imporre all'amministrazione di conformarsi agli obblighi derivanti dal giudicato.
  • Accertata l'inesecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla pronuncia, fissando un termine per l'adempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a un momento successivo quando l'amministrazione non abbia ancora adempiuto, ma il giudice ritenga opportuno concedere un termine per l'esecuzione prima di attivare il potere sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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