Cassazione Penale, Sentenza n. 8506/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati ascritti a Guarracino. Il Procuratore Generale censurava l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. nel computo della prescrizione, sostenendo che il reato contestato al capo c) (art. 624-bis aggravato ex art. 625 n.2) commesso il 15/03/2011 era soggetto all'aumento di pena per recidiva reiterata (art. 99, comma 4), con applicazione del criterio mitigatorio di cui all'art. 63, comma 4; in base all'art. 161, comma 2 il termine massimo di prescrizione doveva essere calcolato sull'aumento della pena e, pertanto, non era decorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato indicato al capo c) (artt. 624-bis e 625 n.2), ritenendo che il termine massimo di prescrizione dovesse essere calcolato aumentando di due terzi la pena prevista per art. 624-bis (pena massima 10 anni) in presenza di recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, ai sensi dell'art. 161, comma 2. Poiché il reato era stato commesso il 15/03/2011, il termine di prescrizione non era decorso alla data della sentenza d'appello né alla data dell'odierna decisione, la dichiarazione di estinzione per prescrizione per quel capo è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. I restanti reati sono stati confermati come estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Norma sulla decorrenza e sui termini di prescrizione; la censura riguardava l'erronea applicazione di tale criterio da parte della Corte di appello.
art. 624-bis cod. pen.
Il reato (ricettazione o altro previsto da 624-bis) con pena massima di 10 anni; base per il calcolo della prescrizione aumentata.
art. 625 n.2 cod. pen.
Circostanza aggravante contestata al capo c) che qualifica il fatto.
art. 99 cod. pen.
Prevede l'aumento di pena per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che rileva anche ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Stabilisce che il termine di prescrizione si computa sulla pena massima aumentata in presenza di circostanze che aggravano la pena, pertanto va applicato l'aumento di due terzi nel caso di recidiva rilevante.
art. 63 cod. pen.
Criterio mitigatorio che può ridurre l'entità dell'aumento per recidiva ai fini della determinazione della pena, ma non impedisce comunque che l'aumento ai fini del calcolo della prescrizione venga considerato ove applicabile.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione si calcola sulla pena massima effettivamente applicabile tenendo conto degli aumenti previsti per la recidiva ai sensi dell'art. 99; tale incremento opera anche ai fini dell'art. 161, comma 2.
- L'esistenza di un criterio mitigatorio (art. 63, comma 4) non esclude in assoluto la rilevanza della recidiva ai fini del computo della prescrizione: occorre valutare come l'aumento e l'eventuale mitigazione interagiscono nel determinare la pena massima da cui dipende il termine di prescrizione.
- Se la Corte d'appello dichiara estinta per prescrizione una fattispecie, il Procuratore può proporre ricorso per cassazione contestando il calcolo del termine prescrizionale; la Cassazione può annullare parzialmente la sentenza e rinviare per nuovo giudizio se accerta che per taluni capi la prescrizione non era maturata.
- In casi plurimi è opportuno distinguere capo per capo: alcuni reati possono essere estinti per prescrizione mentre altri no; la decisione di annullamento può essere limitata solo ai capi per i quali il calcolo è errato.
- In presenza di reati che richiedono querela, si deve valutare anche la sussistenza del requisito di querela (o la sua mancanza) come motivo di improcedibilità, ma tale questione è distinta dal computo della prescrizione.
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